Programma ‘Incentivazione alla mobilità di studiosi stranieri e italiani residenti

all’estero’ (DM 1.2.2005, n.18)

Linee guida

Approvate il 16.7.2001 dal Comitato preposto alla gestione del Programma, integrate il 24.7.2003 e il

13.4.2005.

Finalità del programma

1 Il DM 1.2.2005, n.18, a prosecuzione del DM 20 marzo 2003, n.501, disciplina l'incentivazione alla

stipula di contratti da parte delle università con studiosi ed esperti stranieri o italiani stabilmente

impegnati all’estero da almeno un triennio in attività didattica e scientifica. Tali contratti, una volta

finanziati, dovranno essere attivati secondo le norme stabilite dal DM 21 maggio 1998, n. 242

("Regolamento recante norme per la disciplina dei professori a contratto").

2 Il MIUR, ogni anno, a valere sul Fondo di Finanziamento Ordinario destina apposita quota, da

determinare con decreto del Ministro, a tale intervento. Il finanziamento, indipendentemente dal

momento in cui il contratto inizierà e dalla sua durata, grava per intero sull'esercizio nel quale esso è

approvato dal Ministero.

3 I contratti devono avere una durata minima di 2 anni e una durata massima di 4 anni. La stipula del

contratto e l’inizio dell’attività del titolare debbono aver luogo entro sei mesi dall’approvazione del

contratto da parte del Ministero.

4 I contratti devono prevedere in ciascun anno di durata sia attività di ricerca (con programma prestabilito)

che attività didattica in corsi di laurea, di laurea magistrale, di dottorato di ricerca, di specializzazione,

di master universitario. L’impegno didattico deve essere compreso tra un minimo di 30 e un massimo di

60 ore per anno accademico.

5 Il titolare del contratto si deve impegnare ad un'attività continuativa, esclusiva e a tempo pieno presso

l'università ospitante, fatti salvi occasionali impegni fuori sede. Gli studiosi che prestano attività presso

un’istituzione straniera sono tenuti a presentare, al momento della stipula del contratto, una dichiarazione

dell’istituzione che attesti la loro messa in congedo o in aspettativa senza assegni per la durata del contratto;

qualora tale dichiarazione si riferisca, in prima istanza, a un periodo inferiore alla durata complessiva del

contratto approvato, lo studioso è tenuto a presentare, entro la scadenza del periodo cui si riferisce tale

dichiarazione, analoga dichiarazione riferita alla rimanente parte del contratto stipulato, pena la risoluzione

immediata del contratto stesso. Copia della dichiarazione iniziale viene inviata al MIUR unitamente alla

copia del contratto stipulato con lo studioso, mentre copia delle eventuali dichiarazoni successive è

trasmessa al MIUR entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse da parte dell’università.

6 Destinatari del programma

Il programma si rivolge a studiosi ed esperti di ogni disciplina e nazionalità, purché in possesso del

titolo di dottore di ricerca o di altro titolo ritenuto equivalente al momento della presentazione della

domanda, e impegnati all'estero almeno nell'ultimo triennio in documentabile attività didattica o

scientifica. Ai fini della selezione sarà considerata la correlazione fra età anagrafica e posizione

accademica ricoperta, ferma restando la finalità del programma di incoraggiare l’acquisizione di giovani

studiosi. Peraltro, per candidati senior di particolare rilevanza per l’università ospitante, il Comitato,

previa valutazione, può concedere contratti limitati ad un solo anno accademico, e non rinnovabili.

6 Il requisito che prevede la permanenza dello studioso all'estero nei tre anni precedenti la

presentazione della domanda è inderogabile e deve essere attestato da esplicita dichiarazione del

candidato confermata nella delibera concernente la candidatura.

7 Uno studioso che non avesse contatti con atenei italiani può sottoporre la sua candidatura

direttamente alla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI), la quale cercherà di

individuare un'università interessata ad accoglierlo (segreteria@crui.it).

Scadenze

8 Le scadenze per la presentazione delle domande sono fissate al 31 gennaio e al 31 luglio di ciascun

anno. Al termine della fase di valutazione, da concludersi di norma rispettivamente entro il 30 luglio ed

il 15 dicembre di ciascun anno, il Comitato ordina, secondo una lista di priorità, tutte le domande

valutate positivamente e propone al Ministro quelle da finanziare in relazione allo stanziamento

disponibile.

Obblighi dell’Università; finanziamento

9 L'università si deve impegnare a:

• fornire adeguate strutture di accoglienza e supporto all'attività del titolare del contratto presso

un dipartimento o istituto;

• coprire i costi previdenziali e assicurativi a carico del datore di lavoro previsti dalla normativa

vigente;

• cofinanziare per il 10% i costi del programma di ricerca proposto.

Il trattamento economico del titolare del contratto è a carico del Ministero, fatta salva la facoltà

dell'università di integrarlo a sua discrezione.

10 Il trattamento economico dello studioso, che copre unitariamente tutte le attività da svolgersi

presso l’università ospitante, è proposto dall'università in modo commisurato all'esperienza e alle

capacità dell'interessato, anche alla luce delle vigenti norme che prevedono agevolazioni fiscali per gli

studiosi stranieri o italiani residenti all’estero che attivano una nuova posizione fiscale in Italia. Il MIUR

finanzierà i contratti nella misura massima annua di euro 35.000 per studiosi assimilabili ai ricercatori,

55.000 per quelli assimilabili agli associati, e 75.000 per quelli assimilabili agli ordinari.

11 Il Ministero, una volta approvata la proposta e successivamente alla stipula del contratto,

verserà all'università l'intero ammontare del corrispettivo e dei fondi di ricerca concessi. Nel caso che,

per qualunque ragione, il contratto non dovesse essere portato a termine, la parte di corrispettivo ed i

fondi di ricerca non utilizzati saranno recuperati dal Ministero a valere sulle assegnazioni del fondo di

finanziamento ordinario.

Programma di ricerca

13 Il programma di ricerca presentato deve essere di alto livello scientifico e adeguato alle strutture

disponibili presso l'università. La qualità del programma di ricerca riveste un'importanza particolare ai

fini della valutazione della domanda.

14 Al programma di ricerca deve essere allegata una stima dettagliata dei costi per l'effettuazione della

ricerca. Il Comitato si riserva in ogni caso di erogare un finanziamento inferiore a quello richiesto.

15 Le spese di ricerca dovranno essere direttamente correlate con l'attività dello studioso e con la sua

attività nella sede di svolgimento del contratto. In particolare si specifica che sono ammissibili le spese

relative a:

• pubblicazione dei risultati del progetto;

• acquisto di attrezzature necessarie per lo svolgimento del progetto di ricerca purché in misura

proporzionata alla durata del progetto stesso;

• viaggio del docente dalla sede di appartenenza a quella di svolgimento del contratto e ritorno,

per una sola volta;

• missioni da compiersi nello svolgimento del contratto e ad esso inerenti.

Non potranno invece essere finanziate richieste per costi stipendiali relativi ad assistenti, dottorandi,

borsisti o figure affini.

16 Il Ministero, una volta approvati il programma e i relativi costi, verserà all'università il 90% del

finanziamento della ricerca. Al termine del contratto l'università dovrà rendicontare al Ministero le

spese effettuate per la ricerca e, in caso di mancata o parziale utilizzazione dello stanziamento, si

procederà al recupero delle somme eccedenti a valere sulle assegnazioni del fondo di finanziamento

ordinario.

Modalità di presentazione delle domande

17 Le domande vanno presentate dalle università utilizzando l'apposito sito web predisposto dal CINECA

(http://cofin.cineca.it/cervelli).

18 Le domande possono essere presentate in lingua italiana o inglese a scelta del candidato. Le domande di

area scientifica vanno presentate preferibilmente in lingua inglese (salvo le delibere degli organi

accademici e le lettere di presentazione di cui ai punti 19 e 20).

19 La domanda deve contenere in ogni caso:

• il curriculum vitae dell'interessato (lunghezza massima 4.000 battute);

• l'elenco delle pubblicazioni scientifiche (lunghezza massima 4.000 battute);

• il programma di ricerca (lunghezza massima 16.000 battute). Il programma deve specificare il contesto

in cui la ricerca si inserisce, la metodologia prevista, i risultati che si intendono conseguire. Nel caso di

programmi pluriennali è inoltre necessario indicare l'articolazione del progetto in fasi;

• l'indicazione dell'attività didattica che si intende svolgere, eventualmente dettagliata anno per anno;

• la delibera del senato accademico (o dell'organo previsto dallo statuto dell'ateneo). La delibera deve

essere resa disponibile sul sito CINECA come allegato alla domanda consultabile in rete;

• la delibera del dipartimento contenente l'impegno a fornire adeguate strutture di accoglienza e di

supporto ed a cofinanziare al 10% i costi della ricerca, e l'attestazione di cui al precedente punto 8. La

delibera deve essere resa disponibile sul sito CINECA come allegato alla domanda consultabile in rete;

• i nominativi di due esperti che si ritengano competenti ad esprimere un giudizio sul programma di

ricerca presentato. Tali esperti non devono appartenere all'università richiedente. Gli esperti indicati non

saranno necessariamente contattati dal Comitato.

20 Nel caso di studiosi che non ricoprano posizioni di professore di prima fascia in università straniere o

posizioni equivalenti in centri di ricerca, la domande deve contenere inoltre due lettere di presentazione

di esperti stranieri diversi da quelli indicati al precedente punto 19. Le lettere devono essere rese

disponibili sul sito CINECA come allegati alla domanda consultabili in rete.

La mancata presentazione di tali lettere comporta il rigetto della domanda.

Valutazione delle domande

21 La selezione delle proposte è affidata ad un Comitato composto dai presidenti del CUN e della CRUI,

nonché da tre eminenti personalità di rinomata qualificazione scientifica in ambito internazionale con il

compito di esprimere motivati pareri sulla qualificazione scientifica e didattica degli studiosi ed esperti e

sulla valenza scientifica dei progetti di ricerca.

22 Il Comitato valuta le domande presentate avvalendosi ove ritenuto opportuno della collaborazione di

revisori esterni anonimi.

23 Nella selezione delle domande, il Comitato prenderà in considerazione i seguenti elementi:

• il curriculum scientifico del proponente in relazione alla fase di carriera, e la sua competenza

specifica nel campo d'indagine proposto. Tra gli elementi di valutazione viene presa in

considerazione la qualità delle istituzioni dove il candidato ha studiato e operato;

• la qualità dei contributi scientifici apportati dal proponente in relazione alla fase di carriera;

• l'importanza che l'acquisizione delle competenze scientifiche del proponente riveste all'interno

del sistema universitario italiano;

• l’originalità del progetto di ricerca e il suo apporto potenziale al progresso delle conoscenze scientifiche;

• la chiarezza con cui il progetto individua e descrive gli obiettivi, sia finali sia intermedi, della

ricerca; la realizzabilità degli obiettivi; la possibilità di verificare ex-post i risultati dell'attività di

ricerca;

• l’appropriatezza dei metodi e delle tecniche rispetto agli obiettivi della ricerca;

• la congruenza tra il progetto proposto e la sede in cui si intende svolgerlo;

• la congruità del finanziamento richiesto e la corretta indicazione delle diverse voci di spesa.

24 La valutazione del Comitato, così come il giudizio eventualmente richiesto ad esperti esterni, riguarda sia

il valore scientifico assoluto del progetto, sia la competenza del candidato, considerata relativamente al

suo livello di maturità scientifica.

Rinnovo dei contratti

25 Gli studiosi titolari di un contratto di durata inferiore a 4 anni possono presentare, per una sola volta,

domanda di rinnovo del contratto nell’anno solare precedente alla scadenza dello stesso, e per un periodo

che, sommato a quello del primo contratto, non superi i 4 anni complessivi e consecutivi. Le domande

dovranno essere presentate in rete secondo le normali modalità, corredate inoltre da una relazione dello

studioso, approvata dal Dipartimento ospitante, sull’attività didattica e scientifica svolta nel contratto in

corso. Tale relazione deve essere resa disponibile sul sito CINECA come allegato alla domanda

consultabile in rete.

Obblighi dei vincitori

26 Non oltre 30 giorni prima della scadenza di ciascun anno di durata del contratto il titolare dovrà presentare

al Dipartimento ospitante una relazione sull’attività didattica e scientifica svolta nel periodo di riferimento,

e, al termine del contratto, una relazione complessiva (il facsimile delle relazioni è disponibile sul sito).

Ciascuna relazione, unitamente ad un parere espresso dal Dipartimento, dovrà essere trasmessa per via

telematica al MIUR entro 30 giorni dalla data di presentazione al Dipartimento stesso. Al termine del

contratto il Dipartimento è inoltre tenuto alla rendicontazione finanziaria del progetto. Le relazioni

potranno essere rese pubbliche.

27 Le pubblicazioni elaborate nel periodo di utilizzazione del contratto dovranno dichiarare esplicitamente di

essere state finanziate nell’ambito del programma ‘Incentivazione alla mobilità di studiosi stranieri e

italiani residenti all’estero’.

Roma, 13 aprile 2005.