Programma ‘Incentivazione alla mobilità di studiosi
stranieri e italiani residenti
all’estero’ (DM 1.2.2005, n.18)
Linee guida
Approvate il 16.7.2001 dal Comitato preposto alla
gestione del Programma, integrate il 24.7.2003 e il
13.4.2005.
Finalità del programma
1 Il DM 1.2.2005, n.18, a prosecuzione del DM 20 marzo
2003, n.501, disciplina l'incentivazione alla
stipula di contratti da parte delle università con
studiosi ed esperti stranieri o italiani stabilmente
impegnati all’estero da almeno un triennio in attività
didattica e scientifica. Tali contratti, una volta
finanziati, dovranno essere attivati secondo le norme
stabilite dal DM 21 maggio 1998, n. 242
("Regolamento recante norme per la disciplina dei
professori a contratto").
2 Il MIUR, ogni anno, a valere sul Fondo di
Finanziamento Ordinario destina apposita quota, da
determinare con decreto del Ministro, a tale
intervento. Il finanziamento, indipendentemente dal
momento in cui il contratto inizierà e dalla sua
durata, grava per intero sull'esercizio nel quale esso è
approvato dal Ministero.
3 I contratti devono avere una durata minima di 2 anni
e una durata massima di 4 anni. La stipula del
contratto e l’inizio dell’attività del titolare
debbono aver luogo entro sei mesi dall’approvazione del
contratto da parte del Ministero.
4 I contratti devono prevedere in ciascun anno di
durata sia attività di ricerca (con programma prestabilito)
che attività didattica in corsi di laurea, di laurea
magistrale, di dottorato di ricerca, di specializzazione,
di master universitario. L’impegno didattico deve
essere compreso tra un minimo di 30 e un massimo di
60 ore per anno accademico.
5 Il titolare
del contratto si deve impegnare ad un'attività continuativa, esclusiva e a
tempo pieno presso
l'università ospitante, fatti salvi occasionali
impegni fuori sede. Gli studiosi che
prestano attività presso
un’istituzione straniera sono tenuti a presentare, al
momento della stipula del contratto, una dichiarazione
dell’istituzione che attesti la loro messa in congedo
o in aspettativa senza assegni per la durata del contratto;
qualora tale dichiarazione si riferisca, in prima
istanza, a un periodo inferiore alla durata complessiva del
contratto approvato, lo studioso è tenuto a
presentare, entro la scadenza del periodo cui si riferisce tale
dichiarazione, analoga dichiarazione riferita alla
rimanente parte del contratto stipulato, pena la risoluzione
immediata del contratto stesso. Copia della
dichiarazione iniziale viene inviata al MIUR unitamente alla
copia del contratto stipulato con lo studioso, mentre
copia delle eventuali dichiarazoni successive è
trasmessa al MIUR entro 30 giorni dal ricevimento
delle stesse da parte dell’università.
6 Destinatari del programma
Il programma si rivolge a studiosi ed esperti di ogni
disciplina e nazionalità, purché in possesso del
titolo di dottore di ricerca o di altro titolo
ritenuto equivalente al momento della presentazione della
domanda, e impegnati all'estero almeno nell'ultimo
triennio in documentabile attività didattica o
scientifica. Ai fini della selezione sarà considerata
la correlazione fra età anagrafica e posizione
accademica ricoperta, ferma restando la finalità del
programma di incoraggiare l’acquisizione di giovani
studiosi. Peraltro, per candidati senior di
particolare rilevanza per l’università ospitante, il Comitato,
previa valutazione, può concedere contratti limitati
ad un solo anno accademico, e non rinnovabili.
6 Il requisito che prevede la permanenza dello
studioso all'estero nei tre anni precedenti la
presentazione della domanda è inderogabile e deve
essere attestato da esplicita dichiarazione del
candidato confermata nella delibera concernente la
candidatura.
7 Uno studioso che non avesse contatti con atenei
italiani può sottoporre la sua candidatura
direttamente alla Conferenza dei Rettori delle
Università Italiane (CRUI), la quale cercherà di
individuare un'università interessata ad accoglierlo
(segreteria@crui.it).
Scadenze
8 Le scadenze per la presentazione delle domande sono
fissate al 31 gennaio e al 31 luglio di ciascun
anno. Al termine della fase di valutazione, da
concludersi di norma rispettivamente entro il 30 luglio ed
il 15 dicembre di ciascun anno, il Comitato ordina,
secondo una lista di priorità, tutte le domande
valutate positivamente e propone al Ministro quelle da
finanziare in relazione allo stanziamento
disponibile.
Obblighi dell’Università; finanziamento
9 L'università si deve impegnare a:
• fornire adeguate strutture di accoglienza e supporto
all'attività del titolare del contratto presso
un dipartimento o istituto;
• coprire i costi previdenziali e assicurativi a
carico del datore di lavoro previsti dalla normativa
vigente;
• cofinanziare per il 10% i costi del programma di
ricerca proposto.
Il trattamento economico del titolare del contratto è
a carico del Ministero, fatta salva la facoltà
dell'università di integrarlo a sua discrezione.
10 Il trattamento economico dello studioso, che copre
unitariamente tutte le attività da svolgersi
presso l’università ospitante, è proposto
dall'università in modo commisurato all'esperienza e alle
capacità dell'interessato, anche alla luce delle
vigenti norme che prevedono agevolazioni fiscali per gli
studiosi stranieri o italiani residenti all’estero che
attivano una nuova posizione fiscale in Italia. Il MIUR
finanzierà i contratti nella misura massima annua di
euro 35.000 per studiosi assimilabili ai ricercatori,
55.000 per quelli assimilabili agli associati, e
75.000 per quelli assimilabili agli ordinari.
11 Il Ministero, una volta approvata la proposta e
successivamente alla stipula del contratto,
verserà all'università l'intero ammontare del
corrispettivo e dei fondi di ricerca concessi. Nel caso che,
per qualunque ragione, il contratto non dovesse essere
portato a termine, la parte di corrispettivo ed i
fondi di ricerca non utilizzati saranno recuperati dal
Ministero a valere sulle assegnazioni del fondo di
finanziamento ordinario.
Programma di ricerca
13 Il programma di ricerca presentato deve essere di
alto livello scientifico e adeguato alle strutture
disponibili presso l'università. La qualità del
programma di ricerca riveste un'importanza particolare ai
fini della valutazione della domanda.
14 Al programma di ricerca deve essere allegata una
stima dettagliata dei costi per l'effettuazione della
ricerca. Il Comitato si riserva in ogni caso di
erogare un finanziamento inferiore a quello richiesto.
15 Le spese di ricerca dovranno essere direttamente
correlate con l'attività dello studioso e con la sua
attività nella sede di svolgimento del contratto. In
particolare si specifica che sono ammissibili le spese
relative a:
• pubblicazione dei risultati del progetto;
• acquisto di attrezzature necessarie per lo
svolgimento del progetto di ricerca purché in misura
proporzionata alla durata del progetto stesso;
• viaggio del docente dalla sede di appartenenza a
quella di svolgimento del contratto e ritorno,
per una sola volta;
• missioni da compiersi nello svolgimento del
contratto e ad esso inerenti.
Non potranno invece essere finanziate richieste per
costi stipendiali relativi ad assistenti, dottorandi,
borsisti o figure affini.
16 Il Ministero, una volta approvati il programma e i
relativi costi, verserà all'università il 90% del
finanziamento della ricerca. Al termine del contratto
l'università dovrà rendicontare al Ministero le
spese effettuate per la ricerca e, in caso di mancata
o parziale utilizzazione dello stanziamento, si
procederà al recupero delle somme eccedenti a valere
sulle assegnazioni del fondo di finanziamento
ordinario.
Modalità di presentazione delle domande
17 Le domande vanno presentate dalle università
utilizzando l'apposito sito web predisposto dal CINECA
(http://cofin.cineca.it/cervelli).
18 Le domande possono essere presentate in lingua
italiana o inglese a scelta del candidato. Le domande di
area scientifica vanno presentate preferibilmente in
lingua inglese (salvo le delibere degli organi
accademici e le lettere di presentazione di cui ai
punti 19 e 20).
19 La domanda deve contenere in ogni caso:
• il curriculum vitae dell'interessato
(lunghezza massima 4.000 battute);
• l'elenco delle pubblicazioni scientifiche (lunghezza
massima 4.000 battute);
• il programma di ricerca (lunghezza massima 16.000
battute). Il programma deve specificare il contesto
in cui la ricerca si inserisce, la metodologia prevista,
i risultati che si intendono conseguire. Nel caso di
programmi pluriennali è inoltre necessario indicare
l'articolazione del progetto in fasi;
• l'indicazione dell'attività didattica che si intende
svolgere, eventualmente dettagliata anno per anno;
• la delibera del senato accademico (o dell'organo
previsto dallo statuto dell'ateneo). La delibera deve
essere resa disponibile sul sito CINECA come allegato
alla domanda consultabile in rete;
• la delibera del dipartimento contenente l'impegno a
fornire adeguate strutture di accoglienza e di
supporto ed a cofinanziare al 10% i costi della
ricerca, e l'attestazione di cui al precedente punto 8. La
delibera deve essere resa disponibile sul sito CINECA
come allegato alla domanda consultabile in rete;
• i nominativi di due esperti che si ritengano
competenti ad esprimere un giudizio sul programma di
ricerca presentato. Tali esperti non devono
appartenere all'università richiedente. Gli esperti indicati non
saranno necessariamente contattati dal Comitato.
20 Nel caso di studiosi che non ricoprano posizioni di
professore di prima fascia in università straniere o
posizioni equivalenti in centri di ricerca, la domande
deve contenere inoltre due lettere di presentazione
di esperti stranieri diversi da quelli indicati al
precedente punto 19. Le lettere devono essere rese
disponibili sul sito CINECA come allegati alla domanda
consultabili in rete.
La mancata presentazione di tali lettere comporta il
rigetto della domanda.
Valutazione delle domande
21 La selezione delle proposte è affidata ad un
Comitato composto dai presidenti del CUN e della CRUI,
nonché da tre eminenti personalità di rinomata
qualificazione scientifica in ambito internazionale con il
compito di esprimere motivati pareri sulla
qualificazione scientifica e didattica degli studiosi ed esperti e
sulla valenza scientifica dei progetti di ricerca.
22 Il Comitato valuta le domande presentate
avvalendosi ove ritenuto opportuno della collaborazione di
revisori esterni anonimi.
23 Nella selezione delle domande, il Comitato prenderà
in considerazione i seguenti elementi:
• il curriculum scientifico del proponente in
relazione alla fase di carriera, e la sua competenza
specifica nel campo d'indagine proposto. Tra gli
elementi di valutazione viene presa in
considerazione la qualità delle istituzioni dove il
candidato ha studiato e operato;
• la qualità dei contributi scientifici apportati dal
proponente in relazione alla fase di carriera;
• l'importanza che l'acquisizione delle competenze
scientifiche del proponente riveste all'interno
del sistema universitario italiano;
• l’originalità del progetto di ricerca e il suo
apporto potenziale al progresso delle conoscenze scientifiche;
• la chiarezza con cui il progetto individua e
descrive gli obiettivi, sia finali sia intermedi, della
ricerca; la realizzabilità degli obiettivi; la
possibilità di verificare ex-post i risultati dell'attività di
ricerca;
• l’appropriatezza dei metodi e delle tecniche
rispetto agli obiettivi della ricerca;
• la congruenza tra il progetto proposto e la sede in
cui si intende svolgerlo;
• la congruità del finanziamento richiesto e la
corretta indicazione delle diverse voci di spesa.
24 La valutazione del Comitato, così come il giudizio
eventualmente richiesto ad esperti esterni, riguarda sia
il valore scientifico assoluto del progetto, sia la
competenza del candidato, considerata relativamente al
suo livello di maturità scientifica.
Rinnovo dei contratti
25 Gli studiosi titolari di un contratto di durata
inferiore a 4 anni possono presentare, per una sola volta,
domanda di rinnovo del contratto nell’anno solare
precedente alla scadenza dello stesso, e per un periodo
che, sommato a quello del primo contratto, non superi
i 4 anni complessivi e consecutivi. Le domande
dovranno essere presentate in rete secondo le normali
modalità, corredate inoltre da una relazione dello
studioso, approvata dal Dipartimento ospitante,
sull’attività didattica e scientifica svolta nel contratto in
corso. Tale relazione deve essere resa disponibile sul
sito CINECA come allegato alla domanda
consultabile in rete.
Obblighi dei vincitori
26 Non oltre 30 giorni prima della scadenza di ciascun
anno di durata del contratto il titolare dovrà presentare
al Dipartimento ospitante una relazione sull’attività
didattica e scientifica svolta nel periodo di riferimento,
e, al termine del contratto, una relazione complessiva
(il facsimile delle relazioni è disponibile sul sito).
Ciascuna relazione, unitamente ad un parere espresso
dal Dipartimento, dovrà essere trasmessa per via
telematica al MIUR entro 30 giorni dalla data di
presentazione al Dipartimento stesso. Al termine del
contratto il Dipartimento è inoltre tenuto alla
rendicontazione finanziaria del progetto. Le relazioni
potranno essere rese pubbliche.
27 Le pubblicazioni elaborate nel periodo di
utilizzazione del contratto dovranno dichiarare esplicitamente di
essere state finanziate nell’ambito del programma
‘Incentivazione alla mobilità di studiosi stranieri e
italiani residenti all’estero’.
Roma, 13 aprile 2005.