Programma ‘Rientro dei cervelli
2003’ (DM 20 marzo 2003, n.501)
Linee guida
Approvate il 16.07.2003 dal Comitato preposto alla gestione del
Programma.
Finalità del programma
1
Il DM 20 marzo 2003, n.501, a
modifica di quanto disposto dal DM 26 gennaio 2001, n.13, disciplina
l'incentivazione alla stipula di contratti da parte delle università con
studiosi ed esperti stranieri o italiani stabilmente impegnati all’estero da
almeno un triennio in attività didattica e scientifica. Tali contratti, una
volta finanziati, dovranno essere attivati secondo le norme stabilite dal DM 21
maggio 1998, n. 242 ("Regolamento recante norme per la disciplina dei
professori a contratto").
2
Il MIUR, ogni anno, a valere sul
Fondo di Finanziamento Ordinario destina apposita quota, da determinare con
decreto del Ministro, a tale intervento. Nell’esercizio 2003 sono destinati 7
milioni di euro. Il finanziamento, indipendentemente dal momento in cui il
contratto inizierà e dalla sua durata, grava per intero sull'esercizio nel
quale esso è approvato dal Ministero.
3
I contratti
devono avere una durata minima di 2 anni e una durata massima di 4 anni.
La stipula del contratto e l’inizio dell’attività del titolare debbono aver luogo
entro sei mesi.
4
I contratti devono prevedere sia
attività di ricerca (con programma prestabilito) che attività didattica almeno
per un semestre accademico ogni anno in corsi di laurea, di laurea
specialistica, di dottorato di ricerca, di specializzazione, di master
universitario.
5
L'università si deve impegnare a
fornire adeguate strutture di accoglienza e supporto all'attività del titolare
del contratto presso un dipartimento o istituto e, inoltre, si deve impegnare a
cofinanziare per il 10% i costi del programma di ricerca proposto. Il
trattamento economico del titolare del contratto è a carico del Ministero,
fatta salva la facoltà dell'università a integrarlo a sua discrezione.
6
Il titolare del contratto si deve
impegnare ad un'attività continuativa e a tempo pieno presso l'università,
fatti salvi i normali impegni fuori sede ed eventuali altri impegni dichiarati
preventivamente e ritenuti compatibili con le attività programmate.
Destinatari del programma
7
Il programma si rivolge a studiosi
ed esperti di ogni disciplina e nazionalità, purché in possesso del titolo di
dottore di ricerca o di altro titolo ritenuto equivalente al momento della
presentazione della domanda, e impegnati all'estero almeno nell'ultimo triennio
in attività didattica o scientifica. Ai fini della selezione sarà considerata
la correlazione fra età anagrafica e posizione accademica ricoperta, ferma
restando la preferenza per i candidati più giovani.
8
Il requisito che prevede la
permanenza dello studioso all'estero nei tre anni precedenti la presentazione
della domanda è inderogabile e deve essere attestato da esplicita dichiarazione
del candidato confermata nella delibera concernente la candidatura.
9
Uno studioso che non avesse
contatti con atenei italiani può sottoporre la sua candidatura direttamente
alla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI), la quale cercherà
di individuare un'università interessata ad accoglierlo (segreteria@crui.it).
Scadenze
10
Le scadenze per la presentazione
delle domande sono fissate al 31 gennaio e al 31 luglio di ciascun anno. Al
termine della fase di valutazione, da concludersi rispettivamente entro il 30
luglio ed il 30 novembre di ciascun anno, il Comitato ordina, secondo una lista
di priorità, tutte le domande valutate positivamente e propone al Ministro
quelle da finanziare in relazione allo stanziamento disponibile.
Finanziamento
11
Il
trattamento economico dello studioso, che copre unitariamente tutte le attività
da svolgersi presso l’università ospitante, è proposto dall'università
in modo commisurato all'esperienza e alle capacità dell'interessato e dovrà
comunque essere adeguato ai livelli europei. Il contributo annuale massimo
erogato dal Comitato è fissato in euro 75.000.
12
Il Ministero, una volta approvata
la proposta e successivamente alla stipula del contratto, verserà
all'università l'intero ammontare del corrispettivo. Nel caso che, per
qualunque ragione, il contratto non dovesse essere portato a termine, la parte
di corrispettivo non versata sarà recuperata dal Ministero a valere sulle
assegnazioni del fondo di finanziamento ordinario.
Programma di ricerca
13 Il
programma di ricerca presentato deve essere di alto livello scientifico e
adeguato alle strutture disponibili presso l'università. La qualità del
programma di ricerca riveste un'importanza particolare ai fini della
valutazione della domanda.
14
Al programma di ricerca deve
essere allegata una stima dettagliata dei costi per l'effettuazione della
ricerca. Il Comitato si riserva in ogni caso di erogare un finanziamento
inferiore a quello richiesto.
15 Le spese
di ricerca dovranno essere direttamente correlate con l'attività dello studioso
e con la sua attività nella sede di svolgimento del contratto. In particolare
si specifica che sono ammissibili le spese relative a:
• pubblicazione dei risultati del
progetto;
• acquisto
di attrezzature necessarie per lo svolgimento del progetto di ricerca purché in
misura proporzionata alla durata del progetto stesso;
• viaggio del docente dalla sede di
appartenenza a quella di svolgimento del contratto e ritorno, per una sola
volta;
• missioni
da compiersi nello svolgimento del contratto e ad esso inerenti.
Non potranno invece essere finanziate richieste per
costi stipendiali relativi ad assistenti, dottorandi, borsisti o figure affini.
16
Il Ministero, una volta approvati
il programma e i relativi costi, verserà all'università il 90% del
finanziamento della ricerca. Al termine del contratto l'università dovrà
rendicontare al Ministero le spese effettuate per la ricerca e, in caso di
mancata o parziale utilizzazione dello stanziamento, si procederà al recupero
delle somme eccedenti a valere sulle assegnazioni del fondo di finanziamento
ordinario.
Modalità di presentazione delle domande
17 Le domande vanno presentate dalle università utilizzando
l'apposito sito web predisposto dal CINECA (http://cofin.cineca.it/cervelli).
18 Le domande possono essere presentate in lingua italiana o inglese
a scelta del candidato. Le domande di area scientifica vanno presentate
preferibilmente in lingua inglese (salvo le delibere degli organi accademici e
le lettere di presentazione di cui ai punti 19 e 20).
19 La domanda deve contenere in ogni caso:
• il curriculum vitae dell'interessato
(lunghezza massima 4.000 battute);
•
l'elenco delle pubblicazioni scientifiche (lunghezza massima 4.000 battute);
• il programma di ricerca (lunghezza massima 16.000
battute). Il programma deve specificare il contesto in cui la ricerca si
inserisce, la metodologia prevista, i risultati che si intendono conseguire.
Nel caso di programmi pluriennali è inoltre necessario indicare l'articolazione
del progetto in fasi;
• l'indicazione
dell'attività didattica che si intende svolgere, eventualmente dettagliata anno
per anno;
• la delibera del senato accademico (o dell'organo
previsto dallo statuto dell'ateneo). La delibera deve essere resa disponibile
sul sito CINECA come allegato alla domanda consultabile in rete;
• la delibera del dipartimento contenente l'impegno a
fornire adeguate strutture di accoglienza e di supporto ed a cofinanziare al
10% i costi della ricerca, e l'attestazione di cui al precedente punto 8. La
delibera deve essere resa disponibile sul sito CINECA come allegato alla
domanda consultabile in rete;
• i nominativi di due esperti che si ritengano competenti ad
esprimere un giudizio sul programma di ricerca presentato. Tali esperti non
devono appartenere all'università richiedente o alla sede di provenienza del
candidato. Gli esperti indicati non saranno necessariamente contattati dal
Comitato.
20
Nel caso di studiosi che non
ricoprano posizioni di professore di prima fascia in università straniere o
posizioni equivalenti in centri di ricerca, la domande deve contenere inoltre
due lettere di presentazione di esperti stranieri diversi da quelli indicati al
precedente punto 19. Le lettere devono essere rese disponibili sul sito CINECA
come allegati alla domanda consultabili in rete.
La
mancata presentazione di tali lettere comporta il rigetto della domanda.
Progetti inter-universitari
21 Nel caso
in cui più università siano interessate ad avere a contratto, nello stesso
periodo, la medesima persona, la proposta deve essere avanzata dall'università
che stipulerà il contratto, allegando il testo dell'accordo sottoscritto con le
altre università in cui sono stabilite le norme per la suddivisione delle
attività, del corrispettivo, del fondo di ricerca e dei relativi rimborsi. Il
Ministero verserà comunque i contributi esclusivamente all'università
proponente.
Valutazione delle domande
22 La
selezione delle proposte è affidata ad un Comitato composto dai presidenti del
CUN e della CRUI, nonché da tre eminenti personalità di rinomata qualificazione
scientifica in ambito internazionale con il compito di esprimere motivati
pareri sulla qualificazione scientifica e didattica degli studiosi ed esperti e
sulla valenza scientifica dei progetti di ricerca.
23 Il Comitato valuta le domande presentate avvalendosi ove
ritenuto opportuno della collaborazione di revisori esterni anonimi.
24 La valutazione del Comitato, così come il giudizio eventualmente
richiesto ad esperti esterni, riguardano sia il valore scientifico assoluto del
progetto, sia la competenza del candidato, considerata relativamente al suo
livello di maturità scientifica.
Obblighi dei vincitori
25 Al termine del contratto il titolare deve inviare al Comitato, per
il tramite dell’Università, una relazione finale sull'attività svolta,
contenente anche un giudizio valutativo sull'esperienza dal punto di vista
didattico, scientifico e accademico con eventuali proposte per migliorare
l'intervento ministeriale.
La
relazione sarà resa pubblica.
Roma, 16
luglio 2003