VALUTAZIONE SERVIZI PRE RUOLO ALL'ATTO DELLA CONFERMA.


Ai sensi dell’art. 103. del D.P.R. 382/80 “Ai professori di ruolo all'atto della nomina a ordinario, è riconosciuto per due terzi, ai fini della carriera, il servizio prestato in qualità di professori universitari associati e professori incaricati, per la metà il servizio effettivamente prestato in qualità di ricercatori universitari o di enti pubblici di ricerca, di assistente, di ruolo o incaricato, di assistente ordinario, di tecnico laureato, di astronomo e ricercatore degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, di curatore degli orti botanici e di conservatore dei musei e per un terzo il servizio prestato in una delle figure previste dall'art. 7, L. 21 febbraio 1980, n. 28, nonché in qualità di assistente volontario.

Ai professori associati, all'atto della conferma in ruolo o della nomina in ruolo ai sensi del precedente art. 50, è riconosciuto per due terzi ai fini della carriera, il servizio effettivamente prestato in qualità di professore incaricato, di ricercatore universitario o di enti pubblici di ricerca, di assistente di ruolo o incaricato, di assistente straordinario, di tecnico laureato, di astronomo e ricercatore degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, di curatore degli orti botanici e di conservatore di musei e per la metà agli stessi fini il servizio prestato in una delle figure previste dal citato art. 7, L. 21 febbraio 1980, n. 28, nonché per un terzo in qualità di assistente volontario............................

Il riconoscimento dei servizi di cui ai precedenti commi può essere chiesto, entro un anno dalla conferma in ruolo........................

I riconoscimenti ai fini della carriera di servizi ed attività svolti contemporaneamente non sono tra loro cumulabili. In ogni caso i riconoscimenti non possono superare complessivamente il limite massimo di otto anni.

Ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza i servizi prestati in altri ruoli statali sono ricongiungibili ed i servizi non di ruolo sono valutati nei limiti ed alle condizioni previste dal testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato approvato con D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 e dal testo unico sul trattamento di previdenza dei dipendenti civili e militari dello Stato approvato con D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032. .....................

I periodi trascorsi all'estero per incarichi di insegnamento universitario o per ricerche presso qualificati centri di ricerca sono equiparati, alle condizioni e nei limiti in cui il presente articolo prevede i riconoscimenti dei servizi, al servizio prestato in qualità di professore incaricato, ovvero, rispettivamente, per le attività di ricerca, in qualità di ricercatore universitario. I periodi di attività di insegnamento e di ricerca svolti presso l'Istituto universitario europeo di Firenze sono equiparati, alle condizioni e nei limiti in cui il presente articolo prevede i riconoscimenti dei servizi, al servizio prestato in qualità di professore incaricato ovvero, rispettivamente, per le attività di ricerca, in qualità di ricercatore universitario.

I periodi di attività di ricerca svolti nei ruoli degli istituti pubblici di ricerca di cui alla tabella VI, allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, sono equiparati, alle condizioni e nei limiti in cui il presente articolo prevede i riconoscimenti dei servizi, al servizio prestato in qualità di ricercatore universitario. Ai fini dell'equiparazione di cui al precedente nono comma l'attività di insegnamento o di ricerca svolta durante i periodi trascorsi all'estero previo parere del Consiglio universitario nazionale, e la qualificazione delle istituzioni e dei centri di ricerca presso cui essa è stata prestata sono accertate con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica e su parere conforme del Consiglio universitario nazionale. Il periodo di insegnamento universitario presso università straniere, attestato con decreto adottato di concerto tra i Ministri della pubblica istruzione, degli affari esteri e del Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica e previo parere del Consiglio universitario nazionale, è riconosciuto valido in aggiunta agli anni di servizio prestato presso università italiane e sempre che il professore incaricato sia in servizio all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto per il completamento del triennio di insegnamento richiesto quale requisito equipollente alla stabilizzazione, ai fini dell'ammissione al giudizio di idoneità per l'inquadramento in ruolo dei professori associati. La stessa disposizione di cui al precedente comma si applica per coloro che hanno ottenuto un incarico di insegnamento presso università italiane e hanno dovuto rinunciarvi per svolgere attività di insegnamento presso università di Paesi in via di sviluppo nel quadro della cooperazione internazionale, ai sensi della L. 15 dicembre 1971, n. 1222 e della L. 9 febbraio 1979, n. 38, nonché per coloro che abbiano svolto le attività di cui ai precedenti commi nono, decimo e undicesimo. Il periodo trascorso all'estero per ricerche presso qualificati centri di ricerca attestato con decreto adottato di concerto tra i Ministri della pubblica istruzione, degli affari esteri e della ricerca scientifica, e previo parere conforme del Consiglio universitario nazionale è riconosciuto equipollente al servizio svolto presso atenei italiani, al fine del completamento dell'anzianità di servizio richiesta, e sempre che il richiedente appartenga ad una delle categorie specificamente indicate nell'art. 58 per l'ammissione al giudizio di idoneità per l'inquadramento nel ruolo dei ricercatori. La stessa equiparazione si applica ai periodi di attività di ricerca svolti presso l'Istituto universitario europeo con sede in Firenze nonché ai periodi di attività di ricerca prestata nei ruoli degli istituti pubblici di ricerca di cui alla tabella VI allegata alla L. 20 marzo 1975, n. 70............”.

 

 

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FAC SIMILE DI DOMANDA

 

 

AL MAGNIFICO RETTORE

UNIVERSITA' DEGLI STUDI

"G. D' ANNUNZIO"

C H I E T I

 

Il sottoscritto _______________________________nominato _______________________ presso la Facoltà di ________________________ di questa Università degli Studi a decorrere dal __________,

C H I E D E

ai sensi dell'art. 103 del D.P.R. 382/80 il riconoscimento ai fini economici e di carriera dei servizi di cui alla documentazione in allegato;

D I C H I A R A

che per i servizi di che trattasi non gli é stato liquidato alcun trattamento di quiescenza e di non aver rivolto analoga istanza di ricostruzione di carriera quale _____________________ presso altro Ateneo.

Con osservanza.

__________________, lì ______________

 

 

______________________ 
(f i r m a)