ASSENZE DAL SERVIZIO

Eventuali assenze dal servizio vanno tempestivamente comunicate ai Presidi di Facoltà, al fine di tutelare l'attività didattica; i docenti sono tenuti a trasmettere al Rettore, nei termini di legge, regolare istanza di collocamento in congedo e/o aspettativa con allegata documentazione; il tutto per consentire agli uffici amministrativi l’espletamento degli adempimenti di rito.


CONGEDO ORDINARIO

In materia di congedo ordinario e straordinario, di aspettativa e di riposo settimanale non vi sono disposizioni specifiche per il personale docente universitario, ma l'art. 10 della L 311/58 rinvia, per quanto non previsto, alle norme del T.U. dei dipendenti civili, D.P.R. 3/57, così come modificato ed integrato dalla L 537/93, dalla L 724/94 e dalla L 549/95. I Docenti hanno titolo durante l'anno accademico al congedo ordinario di legge che sarà usufruito, compatibilmente con eventuali diverse esigenze, durante il periodo della sospensione dell'attività didattica. Durante il periodo di congedo ordinario spettano al docente tutti gli assegni, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario.


CONGEDO STRAORDINARIO (vedere par.MALATTIA: IN FASE DI AGGIORNAMENTO)

-Art.3 L 537/93 e art. 22 L 724/94-. 1. il congedo straordinario non può superare complessivamente nel corso dell'anno la durata di gg. 45; 2. i tre giorni di permesso mensili, di cui all'art.33 della L 104/92, non vanno computati al fine del raggiungimento del limite sopra ricordato di gg. 45; 3. per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario spettano al pubblico dipendente tutti gli assegni, ridotti di 1/3; in merito la suddetta L 724/94, all'art. 22 punto 22), ha precisato che per 'primo giorno' di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario si intende anche l'assenza di un solo giorno; 4. il dipendente che non abbia usufruito dell'intero periodo di congedo straordinario può essere collocato in aspettativa soltanto per assenze continuative superiori a sette giorni lavorativi; 5. quanto previsto nel punto precedente non si applica ai lavoratori che usufruiscono dell'esenzione dalla spesa sanitaria, che appartengono ad una delle categorie di cui all'art. 6 del decreto del Ministero della Sanità in data 1° febbraio 1991, e successive modificazioni ed integrazioni, oppure affetti da una delle forme morbose di cui agli artt. 1, 2 e 3 del decreto stesso e individuate con decreto del Ministro della Sanità nel caso in cui dette forme morbose richiedano cure ospedaliere o ambulatorial i frequenti; 6. salvo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 37 del testo unico approvato con decreto del presidente della repubblica 10 gennaio 1957 n. 3, sono state abrogate tutte le disposizioni, anche speciali, che prevedono la possibilità per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma II della L 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni, di essere collocati in congedo straordinario o in aspettativa per infermità per cure termali, elioterapiche, climatiche etc.; I Docenti di cui al punto 5) succitato devono comunicare alla Amministrazione l'appartenenza ad una delle categorie di che trattasi. La trattenuta di 1/3 dello stipendio per il primo giorno di congedo straordinario, di cui al succitato punto 3), sarà effettuata il mese successivo all'assenza.

 


CONGEDO PER MOTIVI DI STUDIO E DI RICERCA

Ai sensi del disposto degli artt. 17 e 18 del D.P.R. 382/80 e dell' art. 10 della L 311/58 il docente universitario confermato, per comprovati motivi di studio e di ricerca, può essere collocato in congedo per non più di due anni accademici in un decennio. Per i professori non confermati si applica il disposto di cui all'art. 10 della L 311/58 (permanenza all’estero). Il relativo provvedimento rettorale viene emanato dietro presentazione della seguente documentazione, almeno sessanta (60) giorni prima del periodo richiesto: - istanza del docente interessato; - deliberazione della facoltà interessata. Al Rettore spetta la definitiva discrezionale valutazione dell'opportunità del congedo e da qui la necessità che le domande pervengano con congruo anticipo rispetto alla data di inizio del congedo stesso. Le istanze di che trattasi devono essere corredate di tutti gli elementi di valutazione che siano atti a motivare la rilevanza degli studi che si intendano svolgere e la necessità di astensione dal servizio per attendere ad essi; devono contenere, altresì, la dichiarazione da parte del docente in merito a ll'eventuale percezione di altri emolumenti ed il titolo in base a cui sono corrisposti. Di tali assegni deve essere fatta menzione anche nella deliberazione delle facoltà ed i Consigli di Facoltà devono motivare adeguatamente, pronunciandosi sull'opportunità ed utilità degli studi e delle richieste. Durante il congedo di che trattasi il professore conserva la sua qualità di docente di ruolo in servizio attivo agli effetti della carriera e del trattamento economico, di cui continua a godere.