CONTRATTO
DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
VISTA la Legge 09.5.1989, n. 168;
VISTO il Decreto MURST 21.5.1998 n. 242, adottato in esecuzione
della delega conferita con l’art. 17, comma 96, della Legge 15.5.1997 n. 127;
VISTO il Decreto Rettorale n. 314 del 25.02.2000 e successive
modificazioni, con il quale è stato adottato il Regolamento per la disciplina
dei professori a contratto;
VISTO l’art. 34 della Legge 21.11.2000 n. 342, in vigore
dall’01.01.2001;
VISTO l’avviso di disponibilità dell’insegnamento
pubblicato in data ____________;
VISTA la deliberazione del Consiglio
di Facoltà di ________________ del ___________;
CONSIDERATE le dichiarazioni rese dall’interessato sotto la
propria responsabilità in sede di compilazione del questionario per la raccolta
dei dati anagrafici utili all’inquadramento soggettivo del destinatario
dell’incarico, questionario sottoscritto in data _____________ che viene
allegato al presente contratto per formarne parte integrante e sostanziale
(all.1);
CONSIDERATO che il Dott. _________________ ricopre l’ufficio di
______________________ presso ______________________________, che ha rilasciato
in data ______________ con prot. n. __________ il nulla osta all’espletamento
dell’incarico;
TRA
l’Università degli Studi “G.
d’Annunzio” di Chieti-Pescara in persona del Prof. _____________, nato a
_________ (___), il __________-, non in proprio ma in qualità di Preside della
Facoltà di _______________ dell’Università degli Studi di Chieti-Pescara,
domiciliato per la carica presso la stessa in Via dei Vestini, codice fiscale
93002750698 e partita IVA 01335970693, il quale interviene esclusivamente in
nome, per conto e nell’interesse del medesimo Ente, di seguito anche denominato
per brevità “Committente”, da un lato;
la/il Dott.ssa/Dott. _______________, nata/o a ____________ il ___________, domiciliato in ________________ cap. ________, Via
_____________________ n. _______ e residente a fini fiscali in ________________
Via ___________________ n. _______ codice fiscale __________________________ cittadino _________________, di seguito
anche denominato per brevità “Collaboratore”, dall’altro;
-
che l’Università degli Studi di
Chieti-Pescara, giusta deliberazione del Consiglio di Facoltà citata, intende
costituire un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa a carattere
individuale e temporaneo per l’attività dell’insegnamento di
_________________________ presso la Facoltà di _____________ – Corso di Laurea in _______________________;
-
che il Consiglio di Facoltà, in pari data, ha dichiarato che
la/il Dott.ssa/Dott. _______________________ è in possesso di idonei requisiti
e specifiche conoscenze per fornire le prestazioni di collaborazione di cui
sopra;
-
che il Collaboratore ha dichiarato che le prestazioni
richieste non costituiscono svolgimento della propria attività professionale
abituale nel territorio dello Stato italiano e neppure rientrano nei propri
compiti istituzionali di lavoro dipendente;
un contratto
per attività inquadrabile nell’ambito della collaborazione coordinata e
continuativa e successive modificazioni ed integrazioni;
ART. 1 - La premessa è parte integrante e sostanziale del presente
atto.
ART. 2 - L’Università degli Studi di Chieti-Pescara conferisce alla/al
Dott.ssa/Dott.______________ l'incarico individuale di collaborazione
coordinata e continuativa per lo svolgimento delle attività di cui in premessa.
La prestazione verrà resa in Italia e sede di svolgimento dell'attività è
_____________________.
ART. 3 - L'attività del Collaboratore dovrà essere organizzata
in connessione con le necessità del Committente. In particolare, il
Collaboratore dovrà seguire gli studenti del corso per tutte quelle attività
allo stesso riconducibili, compresa la partecipazione agli esami di profitto e
di laurea anche oltre il termine indicato nell’articolo seguente. In tale caso
sarà cura del Committente estendere la copertura assicurativa presso l’INAIL
fino alla data di effettiva cessazione del rapporto. La prestazione dovrà
essere resa personalmente dal Collaboratore il quale non potrà avvalersi di
ausiliari e/o sostituti.
ART. 4 - Il presente contratto si intende stipulato a tempo
determinato con inizio dal ___________________ e termine il __________, esclusa ogni proroga tacita.
ART. 5 - Il Committente si riserva la facoltà insindacabile di
revocare l'incarico in qualunque momento e, per conseguenza, di interrompere il
presente rapporto anticipatamente rispetto alla scadenza pattuita, previa
comunicazione scritta con almeno 7 giorni di preavviso, senza che si produca a
favore del Collaboratore alcun diritto al risarcimento danni. Sono cause di
immediato scioglimento, senza preavviso, il mancato puntuale adempimento delle prestazioni, l'eccessiva onerosità sopravvenuta
ed il mutuo consenso.
ART. 6 - La prestazione oggetto del presente contratto viene resa dal
Collaboratore nel contesto di un rapporto che non avrà in alcun modo carattere
di lavoro subordinato e comporterà da parte del medesimo l'esecuzione della
prestazione senza osservanza di specifici orari, con l'utilizzazione di una propria autonoma e distinta
organizzazione di lavoro, compatibilmente con le attività ed i fini
istituzionali del Committente. Il Collaboratore è responsabile della buona
conservazione e funzionamento dei beni e strumenti a lui eventualmente
affidati, con obbligo di risarcimento dei danni a lui imputabili e, in tale
eventualità, con facoltà per il Committente di sospendere il pagamento del
corrispettivo di cui al successivo art.7 fino a concorrenza di esso e salvo
ogni altro ulteriore risarcimento ed ogni altra azione.
ART. 7 - Per la prestazione d’opera sopra specificata l’Università
degli Studi di Chieti-Pescara, come da avviso citato in premessa, corrisponderà
al Collaboratore un compenso di € ______________ (Euro ______________) al lordo
delle ritenute fiscali, previdenziali ed assicurative a carico del percipiente
medesimo. Il compenso spettante verrà corrisposto previa emissione da parte del
Committente di foglio paga conseguente ad attestazione di avvenuto svolgimento
del corso da parte del ___________________________.
ART. 8 - Il Committente non rimborserà eventuali spese di viaggio,
vitto ed alloggio anche se derivanti dal presente contratto, per eventuali
costi sostenuti dal Collaboratore per raggiungere la sede di lavoro e che,
pertanto rimarranno a totale carico del medesimo. Il Collaboratore avrà diritto
al rimborso delle spese sostenute per eventuali incarichi, sempre riguardanti
il presente contratto, solo nell’ipotesi che dovessero essere espletati fuori
della sede di lavoro indicata all’art.2 e, comunque, fuori del territorio
comunale. In tal caso il Collaboratore dovrà formulare espressa richiesta ed
essere preventivamente autorizzato dal Committente che accerterà l’esistenza
dei necessari presupposti, dando copertura assicurativa kasko nell’ipotesi di
autorizzazione all’uso del mezzo proprio per l’espletamento dell’incarico.
ART. 9 - Alla risoluzione e/o termine del presente contratto il
Collaboratore non avrà diritto a percepire il trattamento di fine rapporto né
indennità alcuna, essendo già ricompreso nel corrispettivo pattuito al
precedente art.7 del quale il Collaboratore si dichiara completamente
soddisfatto. Nel caso di risoluzione anticipata del contratto, dovuta a
qualsiasi causa, il predetto corrispettivo verrà commisurato al minor periodo
in cui il contratto ha avuto regolare esecuzione, sempre salvo ed
impregiudicato il diritto per il Committente al risarcimento dell'eventuale
danno.
ART. 10 - Tutti i dati e le informazioni di cui il
Collaboratore entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico di cui al
presente contratto dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto
divieto di divulgazione.
ART. 11 - Ai sensi della Legge 675/1996 il Collaboratore dà il proprio
incondizionato consenso al trattamento dei propri dati per l'esecuzione di
tutte le operazioni connesse al presente contratto, nonchè per fini statistici.
ART. 12 - Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso
d'uso ai sensi dell'art.10 della parte seconda della "Tariffa"
allegata al T.U. dell'Imposta di Registro approvato con DPR 26.4.1986, n.131.
L'imposta di Bollo, ex DPR 26 Ottobre 1972, n. 642, dovuta sul contratto e sui fogli paga, nonché su eventuali
ulteriori quietanze, è a carico del
Collaboratore.
ART. 13 - Il presente contratto è regolato dagli artt. 2222 e segg.
del Codice Civile e dalle norme collegate e non dà diritto di accesso ai ruoli
universitari.
ART. 14 - Per
qualunque controversia sarà competente il Foro di Chieti.
CHIETI, lì _______________
IL
COLLABORATORE IL
PRESIDE
(Dott./Prof.
_______________) (Prof. _______________-)
Ai sensi e per gli effetti di cui
agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti dichiarano di aver letto le
clausole ed i patti contenuti negli artt.3-4-5-6-7-8 e 9 del presente contratto
e di approvarli specificatamente.
CHIETI, lì __________________
IL
COLLABORATORE IL
PRESIDE
(Dott./Prof.
_______________) (Prof. ______________-)
All. 1: Scheda anagrafica