D.P.R. n. 390 del 19 ottobre 1998
REGOLAMENTO RECANTE MODALITA' DI
ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE PER IL RECLUTAMENTO DEI PROFESSORI UNIVERSITARI DI RUOLO E
DEI RICERCATORI, A NORMA DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 3 LUGLIO 1998, n. 210
Registrato alla Corte dei conti il 3/11/98, registro
n. 114, foglio n. 25
pubblicato in G.U. n. 264 del 11/11/98
VISTO l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
VISTA la legge 3 luglio 1998, n. 210, ed in particolare l'articolo 1,
comma 1, che prevede l'emanazione di uno o più regolamenti da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le
modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei ricercatori e dei
professori universitari di ruolo;
VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
ACQUISITO il parere del Consiglio universitario nazionale espresso il 9
settembre 1998;
UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 14 settembre 1998;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 16 ottobre 1998;
SULLA PROPOSTA del Ministro della pubblica istruzione e
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
EMANA
il seguente regolamento:
Art. 1
(Finalità e definizioni)
1. Il presente regolamento disciplina le modalità di espletamento, da
parte delle università, delle procedure di valutazione comparativa e la nomina in ruolo
dei professori ordinari, associati e dei ricercatori.
2. Ai sensi del presente regolamento si intendono:
- per "Ministero" il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica;
- per "università" le università e gli istituti di istruzione universitaria,
statali e non statali, abilitati a rilasciare titoli di studio con valore legale;
- per "rettore" i rettori delle università e i direttori degli istituti di
istruzione universitaria.
Art. 2
(Norme generali)
- Ai fini della copertura dei posti di professore ordinario, associato e di ricercatore il
rettore indice, con proprio decreto attestante la relativa copertura finanziaria ed il
rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, procedure di valutazione comparativa distinte per settori
scientifico-disciplinari, previa deliberazione degli organi accademici nell'ambito delle
rispettive competenze. I relativi bandi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e sono
adeguatamente pubblicizzati anche per via telematica.
- La partecipazione alle valutazioni comparative di cui all'articolo 1, comma 1, è
libera, senza limitazioni in relazione alla cittadinanza e al titolo di studio posseduti
dai candidati.
- E' fatto divieto ai professori ordinari, associati e ai ricercatori di partecipare, in
qualità di candidati, a valutazioni comparative per l'accesso a posti del medesimo
livello o di livello inferiore dello stesso settore scientifico-disciplinare o di settori
affini indicati nel bando.
- Ogni candidato, a pena di esclusione, può partecipare complessivamente ad un numero di
valutazioni comparative non superiore a cinque presso le varie sedi universitarie,
nell'arco di un anno decorrente dalla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande di ammissione alla prima valutazione comparativa prescelta. A tal fine
nell'istanza di partecipazione il candidato deve dichiarare di aver rispettato tale
obbligo. Ogni candidato compila il modulo della domanda fornito per via telematica
indicando obbligatoriamente il codice di identificazione personale e ne stampa una copia
che, debitamente firmata, consegna all'università che ha bandito il concorso.
L'università provvede alla validazione informatica delle domande inviate per via
telematica. Il candidato è escluso dalla procedura, successiva alla quinta, per la quale
abbia presentato domanda di partecipazione entro l'anno solare di riferimento. Ai fini
dell'esclusione fa fede la data e l'ora della consegna della domanda all'ufficio
competente. I dati relativi alle domande sono resi disponibili dagli atenei per via
telematica ai fini della verifica dell'osservanza del predetto obbligo.
- Il decreto di cui al comma 1 indica la tipologia di impegno scientifico e didattico
richiesto, nonché stabilisce le modalità e i tempi per la presentazione delle domande,
dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche da parte dei candidati, in conformità alle
disposizioni vigenti in materia di documentazione amministrativa. I termini di scadenza
per la presentazione delle domande non possono essere inferiori ai trenta giorni
successivi alla pubblicazione dello stesso decreto. Può essere, inoltre, prevista la
determinazione di un numero massimo di pubblicazioni scientifiche da presentare, a scelta
del candidato, per la partecipazione a ciascuna procedura, in modo, comunque, da garantire
una adeguata valutazione dei candidati.
- Le commissioni giudicatrici, per procedere alla valutazione comparativa dei candidati,
predeterminano i criteri di massima e li consegnano, senza indugio, al responsabile del
procedimento di cui al comma 14, il quale ne assicura la pubblicità presso la sede del
rettorato e delle facoltà che hanno richiesto il bando. I criteri sono pubblicizzati
almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori della commissione.
- Per valutare il curriculum complessivo del candidato e le pubblicazioni scientifiche la
commissione tiene in considerazione i seguenti criteri:
- originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;
- apporto individuale del candidato, analiticamente determinato nei lavori in
collaborazione;
- congruenza dell'attività del candidato con le discipline ricomprese nel settore
scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura ovvero con tematiche
interdisciplinari che le comprendano;
- rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro
diffusione all'interno della comunità scientifica;
- continuità temporale della produzione scientifica, anche in relazione alla evoluzione
delle conoscenze nello specifico settore scientifico-disciplinare.
- Per i fini di cui al comma 7 si fa anche ricorso, ove possibile, a parametri
riconosciuti in ambito scientifico internazionale.
- Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare specificamente nelle valutazioni
comparative:
- l'attività didattica svolta;
- i servizi prestati negli atenei e negli enti di ricerca, italiani e stranieri;
- l'attività di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati, italiani e
stranieri;
- i titoli di dottore di ricerca e la fruizione di borse di studio finalizzate ad
attività di ricerca;
- l'attività in campo clinico relativamente ai settori scientifico-disciplinari in cui
sia richiesta tale specifica competenza;
- l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca;
- il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito
nazionale ed internazionale.
- Le università, con propri regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della
legge 3 luglio 1998, n. 210, possono adottare disposizioni modificative e integrative dei
criteri di cui al comma 7.
- Al termine delle valutazioni dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche la procedura
prevede lo svolgimento delle seguenti prove:
- due prove scritte, una delle quali sostituibile con una prova pratica, ed una prova
orale per la copertura di posti di ricercatore;
- una prova didattica e la discussione sui titoli scientifici presentati per la copertura
di posti di professore associato.
- Nelle procedure a posti di professore ordinario i candidati che non rivestono la
qualifica di professore associato sostengono una prova didattica che concorre alla
valutazione complessiva.
- La prova orale di cui al comma 11, lettera a), le prove di cui lettera b) del medesimo
comma, nonché la prova di cui al comma 12, sono pubbliche.
- Per ciascuna valutazione comparativa è nominato, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, un responsabile del procedimento che ne assicura il corretto
svolgimento nel rispetto della normativa vigente, ivi comprese la pubblicità delle date
di svolgimento delle prove di cui al comma 11 e le comunicazioni agli atenei e al
Ministero di cui agli articoli 2, comma 4, 3, comma 7, e 4, comma 9.
Art. 3
(Commissioni giudicatrici)
- Le commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative finalizzate alla copertura di
posti di ricercatore, professore associato e professore ordinario sono costituite mediante
designazione di un componente da parte del Consiglio della facoltà che ha richiesto il
bando e mediante elezione dei restanti componenti.
- Possono essere componenti delle commissioni giudicatrici i professori che hanno
conseguito la nomina a ordinario, i professori associati che hanno conseguito la conferma
e i ricercatori confermati.
- Il componente designato è scelto, prima dello svolgimento delle elezioni di cui al
comma 4, con deliberazione del Consiglio di facoltà, nella composizione prevista dalla
normativa vigente, fra i professori ordinari o associati per le valutazioni comparative ai
fini della copertura di posti di ricercatore e professore associato e tra i professori
ordinari per le valutazioni comparative ai fini della copertura di posti di professore
ordinario. I predetti docenti devono afferire al settore scientifico-disciplinare oggetto
del bando ovvero, nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui al comma 6,ultimo
periodo, a settori affini indicati dal Consiglio universitario nazionale.
- I componenti elettivi sono così individuati in relazione a ciascuna valutazione
comparativa:
a) per la copertura di posti di ricercatore, da un professore ordinario
se la facoltà ha designato un professore associato ovvero da un professore associato se
la facoltà ha designato un professore ordinario, nonché da un ricercatore confermato;
b) per la copertura di posti di professore associato, da due professori
ordinari e da due professori associati;
c) per la copertura di posti di professore ordinario, da quattro
professori ordinari.
- I componenti di cui al comma 4 sono eletti, fra i professori e ricercatori non in
servizio presso l'ateneo che ha emanato il bando, dalla corrispondente fascia dei
professori di ruolo e dai ricercatori confermati. A parità di voti prevale il più
anziano nel ruolo di appartenenza. A parità di anzianità di ruolo prevale il più
anziano di età.
- L'elettorato attivo è attribuito, secondo la normativa vigente, ai professori di ruolo
e fuori ruolo e ai ricercatori confermati appartenenti al settore scientifico-disciplinare
oggetto del bando. L'elettorato passivo è attribuito, secondo la normativa vigente e con
le limitazioni di cui al comma 2, ai professori di ruolo e fuori ruolo e ai ricercatori
confermati appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando. E' in ogni
caso fatto divieto per i professori ed i ricercatori eletti nelle commissioni
giudicatrici di far parte di altre commissioni, per un periodo di un anno decorrente dalla
data del decreto di nomina, per lo stesso settore scientifico-disciplinare e per la stessa
tipologia di valutazione comparativa. Qualora il numero degli eleggibili per ruolo o
fascia e per settore scientifico disciplinare sia inferiore a cinque, l'elettorato attivo
e passivo è esteso agli appartenenti ai ruoli o fasce di settori affini, indicati dal
Consiglio universitario nazionale.
- Il Ministero, con la collaborazione delle università, predispone e cura l'aggiornamento
degli elenchi dei professori e dei ricercatori assicurandone la pubblicità per via
telematica. A tal fine le università sono tenute a comunicare tempestivamente al
Ministero le nomine, le modifiche di stato giuridico, le cessazioni dal servizio e gli
inquadramenti nei settori scientifico-disciplinari dei professori e dei ricercatori. Tali
elenchi, che individuano anche le situazioni di incompatibilità ai fini dell'elettorato
attivo e passivo, sono acquisiti dalle università che bandiscono le procedure valutative
le quali fissano la data da cui decorrono i termini di dieci giorni per la presentazione
delle opposizioni, da parte degli interessati, al rettore della stessa sede universitaria,
il quale decide in via definitiva entro i successivi dieci giorni, curando la
pubblicizzazione degli elenchi definitivi. Le modifiche degli elenchi sono comunicate al
Ministero.
- Ogni elettore può esprimere una sola preferenza.
- Lo svolgimento delle elezioni, disciplinato con apposito decreto del rettore, avviene
con procedure telematiche unificate e validate a livello nazionale, sentita la Conferenza
permanente dei rettori delle università italiane (CRUI), che assicurino l'accertamento
dell'identità dell'avente diritto e la segretezza del voto. Il rettore rende pubblici i
risultati delle elezioni.
- In caso di motivata rinuncia presentata dai componenti elettivi, di decesso o di
indisponibilità degli stessi per cause sopravvenute, ovvero nei casi di cui all'articolo
4, comma 1, concernenti i componenti elettivi, nelle commissioni giudicatrici subentra il
docente non eletto che abbia riportato il maggior numero di voti. Nei casi di cui al
presente comma la sostituzione dei componenti designati avviene con le medesime modalità
di cui al comma 3.
- Per consentire un rapido espletamento delle procedure di costituzione delle commissioni
le università, previe opportune intese a livello nazionale, sentita la CRUI, possono
concordare le date di svolgimento delle elezioni riguardanti la formazione delle
commissioni giudicatrici delle valutazioni comparative.
- Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto rettorale di nomina
della commissione giudicatrice decorre il termine previsto dall'articolo 9 del decreto
legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995,
n. 236, per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di
ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della
commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
- Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico intervenute
successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di componente delle commissioni
giudicatrici.
Art. 4
(Accertamento della regolarità degli atti e nomine in ruolo)
- Nell'ambito dei regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 7
agosto 1990, n. 241, le università stabiliscono il termine entro cui il procedimento deve
concludersi, comunque non superiore a sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto
rettorale di nomina. La partecipazione ai lavori delle commissioni costituisce un obbligo
inderogabile per i componenti, fatti salvi giustificati e documentati motivi. Il rettore
può prorogare, per una sola volta e per non più di quattro mesi, il termine per la
conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente
della commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi dopo la proroga, il
rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti
cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la
conclusione dei lavori.
- Le commissioni possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro cooperativo. A tale
scopo il Ministero predispone idonei strumenti di supporto. Gli atti sono costituiti dai
verbali delle singole riunioni, dei quali costituiscono parte integrante i giudizi
individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, nonchè dalla relazione
riassuntiva dei lavori svolti. Al termine dei lavori la commissione, previa valutazione
comparativa, con propria deliberazione assunta con la maggioranza dei componenti, indica
il vincitore nelle valutazioni comparative per ricercatore e dichiara inequivocabilmente i
nominativi di non più di due idonei, per ciascun posto bandito, nelle valutazioni
comparative per professore associato e per professore ordinario, fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 5, comma 2, della legge 3 luglio 1998, n. 210.
- Il rettore accerta, con proprio decreto, entro venti giorni dalla consegna, la
regolarità formale degli atti, dandone comunicazione ai candidati. Con successivo decreto
il rettore nomina i vincitori delle valutazioni comparative a posti di ricercatore e
trasmette gli atti delle valutazioni comparative a posti di professore ordinario e
associato ai competenti organi accademici per i successivi adempimenti. Nel caso in cui
riscontri vizi di forma il rettore, entro il predetto termine, rinvia con provvedimento
motivato gli atti alla commissione per la regolarizzazione, stabilendone il termine.
- Nelle procedure per la copertura dei posti di professore ordinario ed associato, il
consiglio della facoltà che ha richiesto il bando, entro sessanta giorni dalla data del
decreto di accertamento della regolarità degli atti, sulla base dei giudizi espressi
dalla commissione e con riferimento alle proprie specifiche esigenze
didattico-scientifiche, può proporre, con motivata delibera, la nomina di uno dei
candidati dichiarati idonei, ovvero può decidere, a maggioranza degli aventi diritto al
voto, di non procedere alla chiamata specificando i motivi di difformità, in relazione
alle proprie esigenze didattico- scientifiche, rispetto a quanto deliberato dalla
commissione giudicatrice. Alle deliberazioni di cui al presente comma è assicurata idonea
pubblicità anche per via telematica. La nomina è disposta con decreto rettorale.
- Qualora decida di non procedere alla chiamata, la facoltà, decorso il termine di
sessanta giorni dalla data del decreto di accertamento della regolarità degli atti,
permanendo le esigenze didattico-scientifiche, può richiedere l'indizione di una nuova
procedura di valutazione comparativa per la copertura del posto già bandito ovvero
proporre la nomina di candidati risultati idonei in valutazioni comparative espletate
presso altre sedi universitarie per il medesimo settore scientifico-disciplinare, non
chiamati entro i sessanta giorni successivi alla data di accertamento della regolarità
dei relativi atti.
- La facoltà, qualora lasci decorrere il periodo di sessanta giorni dalla data del
decreto di accertamento della regolarità formale degli atti senza deliberare, ai sensi
del comma 4, in ordine alla copertura del posto bandito, può avvalersi delle procedure di
cui al comma 5 soltanto dopo che siano trascorsi due anni dalla suddetta data.
- I candidati risultati idonei nelle procedure di valutazione comparativa relative a
professori associati e ordinari, i quali non siano stati nominati dalle università che
hanno bandito il posto entro il termine di cui al comma 4, possono essere nominati in
ruolo, entro un triennio decorrente dalla data del decreto di accertamento della
regolarità degli atti, a seguito di chiamate da parte di altre università che non hanno
emanato il bando per la copertura del relativo posto.
- Gli idonei di ogni singola procedura di valutazione comparativa che rinunciano alla
nomina presso l'università che ha bandito il posto perdono il titolo alla nomina in ruolo
da parte di altri atenei.
- I rettori comunicano al Ministero, per le finalità di cui all'articolo 5, i dati
relativi alla conclusione delle procedure di valutazione comparativa, nonché i nominativi
dei candidati idonei e di quelli nominati in ruolo. Il Ministero a tale scopo costituisce
apposito albo consultabile per via telematica.
Art. 5
(Pubblicità degli atti)
- Le relazioni di cui all'articolo 4, comma 2, con annessi i giudizi individuali e
collegiali sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero e rese pubbliche anche
per via telematica.
Art. 6
(Norma finale)
- Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2, 3, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano anche ai
concorsi per il reclutamento degli astronomi straordinari e degli astronomi associati ai
sensi degli articoli 10, ultimo comma e 13, ultimo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 10 marzo 1982, n. 163.
- A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono
abrogati l'articolo 3 della legge 7 febbraio 1979, n. 31, gli articoli da 41 a 49 e da 54
a 57 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e ogni altra
disposizione vigente in materia di reclutamento dei ricercatori e dei professori
universitari.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 ottobre 1998
SCALFARO
PRODI, Presidente del
Consiglio dei Ministri
BERLINGUER, Ministro della
pubblica istruzione e
dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica