D.P.R. n. 390 del 19 ottobre 1998

REGOLAMENTO RECANTE MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE PER IL RECLUTAMENTO DEI PROFESSORI UNIVERSITARI DI RUOLO E DEI RICERCATORI, A NORMA DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 3 LUGLIO 1998, n. 210

Registrato alla Corte dei conti il 3/11/98, registro n. 114, foglio n. 25
pubblicato in G.U. n. 264 del 11/11/98


VISTO l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTA la legge 3 luglio 1998, n. 210, ed in particolare l'articolo 1, comma 1, che prevede l'emanazione di uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo;

VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ACQUISITO il parere del Consiglio universitario nazionale espresso il 9 settembre 1998;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 14 settembre 1998;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 16 ottobre 1998;

SULLA PROPOSTA del Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

 

 

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

(Finalità e definizioni)

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di espletamento, da parte delle università, delle procedure di valutazione comparativa e la nomina in ruolo dei professori ordinari, associati e dei ricercatori.

2. Ai sensi del presente regolamento si intendono:

  1. per "Ministero" il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
  2. per "università" le università e gli istituti di istruzione universitaria, statali e non statali, abilitati a rilasciare titoli di studio con valore legale;
  3. per "rettore" i rettori delle università e i direttori degli istituti di istruzione universitaria.

 

Art. 2

(Norme generali)

  1. Ai fini della copertura dei posti di professore ordinario, associato e di ricercatore il rettore indice, con proprio decreto attestante la relativa copertura finanziaria ed il rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, procedure di valutazione comparativa distinte per settori scientifico-disciplinari, previa deliberazione degli organi accademici nell'ambito delle rispettive competenze. I relativi bandi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e sono adeguatamente pubblicizzati anche per via telematica.
  2. La partecipazione alle valutazioni comparative di cui all'articolo 1, comma 1, è libera, senza limitazioni in relazione alla cittadinanza e al titolo di studio posseduti dai candidati.
  1. E' fatto divieto ai professori ordinari, associati e ai ricercatori di partecipare, in qualità di candidati, a valutazioni comparative per l'accesso a posti del medesimo livello o di livello inferiore dello stesso settore scientifico-disciplinare o di settori affini indicati nel bando.
  2. Ogni candidato, a pena di esclusione, può partecipare complessivamente ad un numero di valutazioni comparative non superiore a cinque presso le varie sedi universitarie, nell'arco di un anno decorrente dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione alla prima valutazione comparativa prescelta. A tal fine nell'istanza di partecipazione il candidato deve dichiarare di aver rispettato tale obbligo. Ogni candidato compila il modulo della domanda fornito per via telematica indicando obbligatoriamente il codice di identificazione personale e ne stampa una copia che, debitamente firmata, consegna all'università che ha bandito il concorso. L'università provvede alla validazione informatica delle domande inviate per via telematica. Il candidato è escluso dalla procedura, successiva alla quinta, per la quale abbia presentato domanda di partecipazione entro l'anno solare di riferimento. Ai fini dell'esclusione fa fede la data e l'ora della consegna della domanda all'ufficio competente. I dati relativi alle domande sono resi disponibili dagli atenei per via telematica ai fini della verifica dell'osservanza del predetto obbligo.
  3. Il decreto di cui al comma 1 indica la tipologia di impegno scientifico e didattico richiesto, nonché stabilisce le modalità e i tempi per la presentazione delle domande, dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche da parte dei candidati, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di documentazione amministrativa. I termini di scadenza per la presentazione delle domande non possono essere inferiori ai trenta giorni successivi alla pubblicazione dello stesso decreto. Può essere, inoltre, prevista la determinazione di un numero massimo di pubblicazioni scientifiche da presentare, a scelta del candidato, per la partecipazione a ciascuna procedura, in modo, comunque, da garantire una adeguata valutazione dei candidati.
  4. Le commissioni giudicatrici, per procedere alla valutazione comparativa dei candidati, predeterminano i criteri di massima e li consegnano, senza indugio, al responsabile del procedimento di cui al comma 14, il quale ne assicura la pubblicità presso la sede del rettorato e delle facoltà che hanno richiesto il bando. I criteri sono pubblicizzati almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori della commissione.
  5. Per valutare il curriculum complessivo del candidato e le pubblicazioni scientifiche la commissione tiene in considerazione i seguenti criteri:
  1. originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;
  2. apporto individuale del candidato, analiticamente determinato nei lavori in collaborazione;
  3. congruenza dell'attività del candidato con le discipline ricomprese nel settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura ovvero con tematiche interdisciplinari che le comprendano;
  4. rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica;
  5. continuità temporale della produzione scientifica, anche in relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore scientifico-disciplinare.
  1. Per i fini di cui al comma 7 si fa anche ricorso, ove possibile, a parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale.
  1. Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare specificamente nelle valutazioni comparative:
  1. l'attività didattica svolta;
  2. i servizi prestati negli atenei e negli enti di ricerca, italiani e stranieri;
  3. l'attività di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri;
  4. i titoli di dottore di ricerca e la fruizione di borse di studio finalizzate ad attività di ricerca;
  5. l'attività in campo clinico relativamente ai settori scientifico-disciplinari in cui sia richiesta tale specifica competenza;
  6. l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca;
  7. il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale.
  1. Le università, con propri regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 3 luglio 1998, n. 210, possono adottare disposizioni modificative e integrative dei criteri di cui al comma 7.
  2. Al termine delle valutazioni dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche la procedura prevede lo svolgimento delle seguenti prove:
  1. due prove scritte, una delle quali sostituibile con una prova pratica, ed una prova orale per la copertura di posti di ricercatore;
  2. una prova didattica e la discussione sui titoli scientifici presentati per la copertura di posti di professore associato.
  1. Nelle procedure a posti di professore ordinario i candidati che non rivestono la qualifica di professore associato sostengono una prova didattica che concorre alla valutazione complessiva.
  2. La prova orale di cui al comma 11, lettera a), le prove di cui lettera b) del medesimo comma, nonché la prova di cui al comma 12, sono pubbliche.
  3. Per ciascuna valutazione comparativa è nominato, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, un responsabile del procedimento che ne assicura il corretto svolgimento nel rispetto della normativa vigente, ivi comprese la pubblicità delle date di svolgimento delle prove di cui al comma 11 e le comunicazioni agli atenei e al Ministero di cui agli articoli 2, comma 4, 3, comma 7, e 4, comma 9.

 

Art. 3

(Commissioni giudicatrici)

  1. Le commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative finalizzate alla copertura di posti di ricercatore, professore associato e professore ordinario sono costituite mediante designazione di un componente da parte del Consiglio della facoltà che ha richiesto il bando e mediante elezione dei restanti componenti.
  2. Possono essere componenti delle commissioni giudicatrici i professori che hanno conseguito la nomina a ordinario, i professori associati che hanno conseguito la conferma e i ricercatori confermati.
  3. Il componente designato è scelto, prima dello svolgimento delle elezioni di cui al comma 4, con deliberazione del Consiglio di facoltà, nella composizione prevista dalla normativa vigente, fra i professori ordinari o associati per le valutazioni comparative ai fini della copertura di posti di ricercatore e professore associato e tra i professori ordinari per le valutazioni comparative ai fini della copertura di posti di professore ordinario. I predetti docenti devono afferire al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando ovvero, nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui al comma 6,ultimo periodo, a settori affini indicati dal Consiglio universitario nazionale.
  4. I componenti elettivi sono così individuati in relazione a ciascuna valutazione comparativa:
  5. a) per la copertura di posti di ricercatore, da un professore ordinario se la facoltà ha designato un professore associato ovvero da un professore associato se la facoltà ha designato un professore ordinario, nonché da un ricercatore confermato;

    b) per la copertura di posti di professore associato, da due professori ordinari e da due professori associati;

    c) per la copertura di posti di professore ordinario, da quattro professori ordinari.

  6. I componenti di cui al comma 4 sono eletti, fra i professori e ricercatori non in servizio presso l'ateneo che ha emanato il bando, dalla corrispondente fascia dei professori di ruolo e dai ricercatori confermati. A parità di voti prevale il più anziano nel ruolo di appartenenza. A parità di anzianità di ruolo prevale il più anziano di età.
  7. L'elettorato attivo è attribuito, secondo la normativa vigente, ai professori di ruolo e fuori ruolo e ai ricercatori confermati appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando. L'elettorato passivo è attribuito, secondo la normativa vigente e con le limitazioni di cui al comma 2, ai professori di ruolo e fuori ruolo e ai ricercatori confermati appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando. E' in ogni caso fatto divieto per i professori ed i ricercatori eletti nelle commissioni giudicatrici di far parte di altre commissioni, per un periodo di un anno decorrente dalla data del decreto di nomina, per lo stesso settore scientifico-disciplinare e per la stessa tipologia di valutazione comparativa. Qualora il numero degli eleggibili per ruolo o fascia e per settore scientifico disciplinare sia inferiore a cinque, l'elettorato attivo e passivo è esteso agli appartenenti ai ruoli o fasce di settori affini, indicati dal Consiglio universitario nazionale.
  8. Il Ministero, con la collaborazione delle università, predispone e cura l'aggiornamento degli elenchi dei professori e dei ricercatori assicurandone la pubblicità per via telematica. A tal fine le università sono tenute a comunicare tempestivamente al Ministero le nomine, le modifiche di stato giuridico, le cessazioni dal servizio e gli inquadramenti nei settori scientifico-disciplinari dei professori e dei ricercatori. Tali elenchi, che individuano anche le situazioni di incompatibilità ai fini dell'elettorato attivo e passivo, sono acquisiti dalle università che bandiscono le procedure valutative le quali fissano la data da cui decorrono i termini di dieci giorni per la presentazione delle opposizioni, da parte degli interessati, al rettore della stessa sede universitaria, il quale decide in via definitiva entro i successivi dieci giorni, curando la pubblicizzazione degli elenchi definitivi. Le modifiche degli elenchi sono comunicate al Ministero.
  9. Ogni elettore può esprimere una sola preferenza.
  10. Lo svolgimento delle elezioni, disciplinato con apposito decreto del rettore, avviene con procedure telematiche unificate e validate a livello nazionale, sentita la Conferenza permanente dei rettori delle università italiane (CRUI), che assicurino l'accertamento dell'identità dell'avente diritto e la segretezza del voto. Il rettore rende pubblici i risultati delle elezioni.
  11. In caso di motivata rinuncia presentata dai componenti elettivi, di decesso o di indisponibilità degli stessi per cause sopravvenute, ovvero nei casi di cui all'articolo 4, comma 1, concernenti i componenti elettivi, nelle commissioni giudicatrici subentra il docente non eletto che abbia riportato il maggior numero di voti. Nei casi di cui al presente comma la sostituzione dei componenti designati avviene con le medesime modalità di cui al comma 3.
  12. Per consentire un rapido espletamento delle procedure di costituzione delle commissioni le università, previe opportune intese a livello nazionale, sentita la CRUI, possono concordare le date di svolgimento delle elezioni riguardanti la formazione delle commissioni giudicatrici delle valutazioni comparative.
  13. Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto rettorale di nomina della commissione giudicatrice decorre il termine previsto dall'articolo 9 del decreto legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
  14. Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di componente delle commissioni giudicatrici.

 

Art. 4

(Accertamento della regolarità degli atti e nomine in ruolo)

  1. Nell'ambito dei regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le università stabiliscono il termine entro cui il procedimento deve concludersi, comunque non superiore a sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina. La partecipazione ai lavori delle commissioni costituisce un obbligo inderogabile per i componenti, fatti salvi giustificati e documentati motivi. Il rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di quattro mesi, il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi dopo la proroga, il rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.
  2. Le commissioni possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro cooperativo. A tale scopo il Ministero predispone idonei strumenti di supporto. Gli atti sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, dei quali costituiscono parte integrante i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, nonchè dalla relazione riassuntiva dei lavori svolti. Al termine dei lavori la commissione, previa valutazione comparativa, con propria deliberazione assunta con la maggioranza dei componenti, indica il vincitore nelle valutazioni comparative per ricercatore e dichiara inequivocabilmente i nominativi di non più di due idonei, per ciascun posto bandito, nelle valutazioni comparative per professore associato e per professore ordinario, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, della legge 3 luglio 1998, n. 210.
  3. Il rettore accerta, con proprio decreto, entro venti giorni dalla consegna, la regolarità formale degli atti, dandone comunicazione ai candidati. Con successivo decreto il rettore nomina i vincitori delle valutazioni comparative a posti di ricercatore e trasmette gli atti delle valutazioni comparative a posti di professore ordinario e associato ai competenti organi accademici per i successivi adempimenti. Nel caso in cui riscontri vizi di forma il rettore, entro il predetto termine, rinvia con provvedimento motivato gli atti alla commissione per la regolarizzazione, stabilendone il termine.
  4. Nelle procedure per la copertura dei posti di professore ordinario ed associato, il consiglio della facoltà che ha richiesto il bando, entro sessanta giorni dalla data del decreto di accertamento della regolarità degli atti, sulla base dei giudizi espressi dalla commissione e con riferimento alle proprie specifiche esigenze didattico-scientifiche, può proporre, con motivata delibera, la nomina di uno dei candidati dichiarati idonei, ovvero può decidere, a maggioranza degli aventi diritto al voto, di non procedere alla chiamata specificando i motivi di difformità, in relazione alle proprie esigenze didattico- scientifiche, rispetto a quanto deliberato dalla commissione giudicatrice. Alle deliberazioni di cui al presente comma è assicurata idonea pubblicità anche per via telematica. La nomina è disposta con decreto rettorale.
  5. Qualora decida di non procedere alla chiamata, la facoltà, decorso il termine di sessanta giorni dalla data del decreto di accertamento della regolarità degli atti, permanendo le esigenze didattico-scientifiche, può richiedere l'indizione di una nuova procedura di valutazione comparativa per la copertura del posto già bandito ovvero proporre la nomina di candidati risultati idonei in valutazioni comparative espletate presso altre sedi universitarie per il medesimo settore scientifico-disciplinare, non chiamati entro i sessanta giorni successivi alla data di accertamento della regolarità dei relativi atti.
  6. La facoltà, qualora lasci decorrere il periodo di sessanta giorni dalla data del decreto di accertamento della regolarità formale degli atti senza deliberare, ai sensi del comma 4, in ordine alla copertura del posto bandito, può avvalersi delle procedure di cui al comma 5 soltanto dopo che siano trascorsi due anni dalla suddetta data.
  7. I candidati risultati idonei nelle procedure di valutazione comparativa relative a professori associati e ordinari, i quali non siano stati nominati dalle università che hanno bandito il posto entro il termine di cui al comma 4, possono essere nominati in ruolo, entro un triennio decorrente dalla data del decreto di accertamento della regolarità degli atti, a seguito di chiamate da parte di altre università che non hanno emanato il bando per la copertura del relativo posto.
  8. Gli idonei di ogni singola procedura di valutazione comparativa che rinunciano alla nomina presso l'università che ha bandito il posto perdono il titolo alla nomina in ruolo da parte di altri atenei.
  9. I rettori comunicano al Ministero, per le finalità di cui all'articolo 5, i dati relativi alla conclusione delle procedure di valutazione comparativa, nonché i nominativi dei candidati idonei e di quelli nominati in ruolo. Il Ministero a tale scopo costituisce apposito albo consultabile per via telematica.

 

Art. 5

(Pubblicità degli atti)

  1. Le relazioni di cui all'articolo 4, comma 2, con annessi i giudizi individuali e collegiali sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero e rese pubbliche anche per via telematica.

 

Art. 6

(Norma finale)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2, 3, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano anche ai concorsi per il reclutamento degli astronomi straordinari e degli astronomi associati ai sensi degli articoli 10, ultimo comma e 13, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163.
  2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogati l'articolo 3 della legge 7 febbraio 1979, n. 31, gli articoli da 41 a 49 e da 54 a 57 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e ogni altra disposizione vigente in materia di reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1998

SCALFARO

PRODI, Presidente del
Consiglio dei Ministri

BERLINGUER, Ministro della
pubblica istruzione e
dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica