LIMITAZIONE DELLA ATTIVITA' DIDATTICA


L'art. 13 del D.P.R.. 382/80 prescrive, tra l’altro, quanto segue: "Hanno diritto a richiedere una limitazione dell'attivitą didattica i professori di ruolo che ricoprano la carica di rettore, pro-rettore, preside di facoltą e direttori di dipartimento, di presidente di consiglio di corso di laurea, di componente del consiglio universitario nazionale. “.