Legge 3 luglio 1998, n. 210


pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6-7-1998



Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori
universitari di ruolo



La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA


la seguente legge:






Art. 1
Copertura dei posti di ruolo



1. La competenza ad espletare le procedure per la copertura dei posti vacanti e la nomina in
ruolo di professori ordinari, nonché di professori associati e di ricercatori è trasferita alle
università. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o
più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito
denominato "Ministro", sono disciplinate le modalità di espletamento delle predette procedure
in conformità ai criteri contenuti nella presente legge.
2. Le università possono emanare, con propri regolamenti, disposizioni modificative e
integrative delle disposizioni di cui al comma 1, limitatamente ai criteri di valutazione di cui al
comma 1, lettera e), dell'articolo 2. Con regolamenti emanati dalle università sono stabilite le
procedure per la copertura dei posti di cui al comma 1 mediante trasferimento, nonché per la
mobilità nell'ambito della stessa sede dei professori e dei ricercatori.
3. In conformità a quanto previsto dall'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, i
regolamenti di cui al comma 2 sono deliberati dagli organi competenti dell'università a
maggioranza assoluta dei componenti. Essi sono trasmessi al Ministro che, entro il termine
perentorio di sessanta giorni, esercita il controllo di legittimità e di merito nella forma della
richiesta motivata di riesame. In assenza di rilievi essi sono emanati dal rettore.
4. Il Ministro può per una sola volta, con proprio decreto, rinviare i regolamenti alla
università, indicando le norme illegittime e quelle da riesaminare nel merito. Gli organi
competenti dell'università possono non conformarsi ai rilievi di legittimità con deliberazione
adottata dalla maggioranza dei tre quinti dei loro componenti, ovvero ai rilievi di merito con
deliberazione adottata dalla maggioranza assoluta. In tal caso il Ministro può ricorrere contro
l'atto emanato dal rettore in sede di giurisdizione amministrativa per i soli vizi di legittimità.
Quando la maggioranza qualificata non sia stata raggiunta, le norme contestate non possono
essere emanate.
5. I regolamenti di cui al comma 2 sono pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
6. Le nomine in ruolo e i trasferimenti di cui alla presente legge decorrono dal 1° novembre
di ciascun anno.


Art. 2
Procedure per la nomina in ruolo


1. I regolamenti di cui all'articolo 1, comma 1, relativamente alle procedure per la nomina in
ruolo, devono in ogni caso prevedere:
a) l'indizione da parte delle singole università di specifici bandi per posti di ricercatore, di
professore associato, di professore ordinario, distinti per settore scientifico-disciplinare;
b) la valutazione comparativa dei candidati, da effettuare da parte di commissioni composte
da un professore di ruolo nominato dalla facoltà che ha richiesto il bando, inquadrato nel settore
scientifico-disciplinare oggetto del bando, ovvero, se necessario, in settori affini, nonché:
1) nel caso di procedure per la copertura di posti di ricercatore, da un professore
ordinario se la facoltà che ha richiesto il bando ha nominato un professore associato, ovvero da
un professore associato se la medesima facoltà ha nominato un professore ordinario, nonché da
un ricercatore confermato. I predetti componenti, scelti tra professori e ricercatori non in
servizio presso l'ateneo che ha emanato il bando, sono eletti dalla corrispondente fascia di
professori di ruolo e dai ricercatori confermati appartenenti al settore scientifico-disciplinare
oggetto del bando, ovvero, se necessario, a settori affini;
2) nel caso di procedure per la copertura di posti di professore associato, da due
professori associati e da due professori ordinari non in servizio presso l'ateneo che ha emanato
il bando, rispettivamente eletti dai professori associati e dai professori ordinari appartenenti al
settore scientifico-disciplinare oggetto del bando ovvero, se necessario, a settori affini;
3) nel caso di procedure per la copertura di posti di professore ordinario, da quattro
professori ordinari non in servizio presso l'ateneo che ha emanato il bando, eletti dai professori
ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, ovvero, se
necessario, a settori affini;
c) lo svolgimento delle elezioni di cui alla lettera b) da parte degli atenei con modalità che
consentano una rapida costituzione della commissione e che prevedano l'indicazione di una sola
preferenza;
d) la possibilità che nei bandi per la nomina in ruolo siano introdotte limitazioni al numero
delle pubblicazioni scientifiche da presentare per la valutazione comparativa;
e) i criteri generali, preventivi e resi pubblici, in base ai quali deve essere effettuata la
valutazione comparativa, anche prevedendone forme differenziate, nonché le modalità di
individuazione e di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, ivi compresa l'utilizzazione, ove
possibile, di parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale. Per le valutazioni
relative a:
1) posti di ricercatore, sono effettuate anche due prove scritte, una delle quali
sostituibile con una prova pratica, ed una orale;
2) posti di professore associato, sono effettuate anche una prova didattica e la
discussione dei titoli scientifici; sono altresì valutati le attività didattiche e i servizi prestati
nelle università e negli enti di ricerca italiani e stranieri, nonché, nelle materie in cui sia
richiesta una specifica competenza in campo clinico, l'attività svolta in detto campo;
3) posti di professore ordinario, è effettuata una prova didattica per i candidati non
appartenenti alla fascia di professore associato; sono altresì valutati l'attività didattica e i
servizi prestati nelle università e negli enti di ricerca italiani e stranieri, nonché, nelle materie
in cui sia richiesta una specifica competenza in campo clinico, l'attività svolta in detto campo;
f) l'accertamento, con decreto rettorale, della regolarità formale degli atti delle commissioni
contenenti, nel caso di procedure relative a ricercatori, l'indicazione del vincitore, e la proposta
di non più di due idonei per ogni posto bandito nel caso di procedure relative a professori
associati od ordinari. L'università che ha emanato il bando per la copertura del posto nomina in
ruolo il vincitore nel caso di procedure relative a ricercatori e può, nel caso di procedure
relative a professori associati e ordinari, entro sessanta giorni dalla data di accertamento della
regolarità formale degli atti da parte del rettore:
1) nominare in ruolo, previa delibera motivata assunta dal consiglio di facoltà che ha
richiesto il bando, uno dei due idonei, il quale, in caso di rinuncia, perde il titolo alla nomina in
ruolo anche da parte di altri atenei. La motivazione fa riferimento a specifiche esigenze
scientifiche e didattiche;
2) non nominare in ruolo, previa delibera motivata assunta dal consiglio di facoltà che
ha richiesto il bando, a maggioranza degli aventi diritto al voto, nessuno dei due idonei. La
motivazione fa riferimento a specifiche esigenze scientifiche e didattiche. In tal caso
l'università, decorso il periodo di sessanta giorni di cui alla presente lettera, può procedere
secondo quanto previsto ai sensi della lettera g) ovvero può indire una nuova procedura di
valutazione comparativa. Qualora la facoltà lasci decorrere il periodo di sessanta giorni di cui
alla presente lettera senza deliberare sulla copertura del posto ai sensi del numero 1) o del
presente numero, essa potrà avvalersi della possibilità prevista dalla lettera g) o indire una
nuova procedura di valutazione comparativa in entrambi i casi dopo che siano trascorsi due anni
dall'accertamento della regolarità formale degli atti relativi alla valutazione comparativa non
utilizzata dalla facoltà per coprire il posto;
g) la possibilità, nel caso di procedure relative a professori associati e ordinari, per le
università che non hanno emanato il bando per la copertura del posto ovvero che, pur avendolo
emanato, non hanno nominato in ruolo gli idonei di cui alla lettera f), di nominare in ruolo per
chiamata i candidati risultati idonei a seguito di valutazioni comparative svoltesi in altre sedi
universitarie per lo stesso settore scientifico-disciplinare, dopo il decorso nelle medesime sedi
del termine di cui alla lettera f). Gli idonei nelle procedure di valutazione comparativa relative
a professori associati e ordinari, salvo il caso di rinuncia ai sensi della lettera f), n. 1), hanno
titolo alla nomina in ruolo da parte delle università entro il termine di tre anni, decorrente dalla
data del provvedimento di accertamento della regolarità formale degli atti della commissione
che li ha proposti;
h) i termini per l'espletamento della procedura di valutazione e le relative forme di
pubblicità, che comprendono comunque i giudizi motivati espressi su ciascun candidato da
ciascun componente la commissione. Tali giudizi, in ogni caso, dovranno essere resi pubblici
per via telematica e tramite il bollettino ufficiale del Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica;
i) il divieto, per i professori eletti in una delle commissioni di cui alla lettera b), di far parte
di altre commissioni per un periodo di un anno, per lo stesso settore scientifico-disciplinare e
per la stessa tipologia di procedure di valutazione comparativa;
l) il numero massimo di domande di partecipazione da parte di un candidato a procedure di
valutazione comparativa in un periodo determinato;
m) il divieto, per i professori ordinari, associati e per i ricercatori, di partecipare in qualità
di candidati a valutazioni comparative per posti del medesimo livello.


Art. 3
Trasferimenti


1. I regolamenti di cui all'articolo 1, comma 2, disciplinano i trasferimenti, assicurando la
valutazione comparativa dei candidati secondo criteri generali predeterminati e adeguate forme
di pubblicità della procedura nonché l'effettuazione dei medesimi esclusivamente a domanda
degli interessati e dopo tre anni accademici di loro permanenza in una sede universitaria, anche
se in aspettativa ai sensi dell'articolo 13, primo comma, numeri da 1) a 9), del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.



Art. 4
Dottorato di ricerca


1. I corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca forniscono le competenze necessarie
per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta
qualificazione.
2. Le università, con proprio regolamento, disciplinano l'istituzione dei corsi di dottorato, le
modalità di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo
programma di studi, la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, le modalità di
conferimento e l'importo delle borse di studio di cui al comma 5, nonché le convenzioni di cui
al comma 4, in conformità ai criteri generali e ai requisiti di idoneità delle sedi determinati con
decreto del Ministro, adottato sentiti il Consiglio universitario nazionale e l'Osservatorio per la
valutazione del sistema universitario e previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari. I corsi possono essere altresì istituiti da consorzi di università.
3. Alle borse di studio di cui al comma 5, nonché alle borse di studio conferite dalle
università per attività di ricerca post-laurea si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6,
commi 6 e 7, della legge 30 novembre 1989, n. 398. Con decreti del Ministro sono determinati
annualmente i criteri per la ripartizione tra gli atenei delle risorse disponibili per il
conferimento di borse di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento, anche all'estero, e
delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca e per attività di ricerca
post-laurea e post-dottorato.
4. Le università possono attivare corsi di dottorato mediante convenzione con soggetti
pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di
personale, strutture ed attrezzature idonee.
5. Con decreti rettorali sono determinati annualmente:
a) il numero di laureati da ammettere a ciascun corso di dottorato;
b) il numero di dottorandi esonerati dai contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi,
previa valutazione comparativa del merito e del disagio economico;
c) il numero, comunque non inferiore alla metà dei dottorandi, e l'ammontare delle borse di
studio da assegnare, previa valutazione comparativa del merito. In caso di parità di merito
prevarrà la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9 giugno 1997, e successive modificazioni e integrazioni.
6. Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio di cui al comma 5 possono essere
coperti mediante convenzione con soggetti estranei all'amministrazione universitaria, secondo
modalità e procedure deliberate dagli organi competenti delle università.
7. La valutabilità dei titoli di dottorato di ricerca, ai fini dell'ammissione a concorsi
pubblici per attività di ricerca non universitaria, è determinata con uno o più decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, di concerto con gli altri Ministri
interessati.
8. Le università possono, in base ad apposito regolamento, affidare ai dottorandi di ricerca
una limitata attività didattica sussidiaria o integrativa che non deve in ogni caso compromettere
l'attività di formazione alla ricerca. La collaborazione didattica è facoltativa, senza oneri per il
bilancio dello Stato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle università.



Art. 5
Norme transitorie



1. I concorsi di ricercatore e di professore universitario di ruolo, nonché le procedure per
l'ammissione ai corsi di dottorato, già banditi e non ancora espletati alla data di entrata in
vigore della presente legge, verranno portati a termine ai sensi della normativa vigente al
momento della pubblicazione del relativo bando di concorso.
2. Per le valutazioni comparative relative a posti di professore ordinario e associato bandite
entro il primo biennio dalla scadenza del termine di novanta giorni di cui all'articolo 1, comma
1, le commissioni possono proporre fino a tre idonei.


Art. 6
Abrogazione di norme


1. Sono abrogati:
a) l'articolo 3 della legge 7 febbraio 1979, n. 31, gli articoli da 41 a 49 e da 54 a 57 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e ogni altra disposizione
vigente in materia di reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari, a decorrere dalla
data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 1, comma 1;
b) gli articoli da 68 a 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
gli articoli 3 e 7, ad eccezione del comma 2, e all'articolo 8, comma 3, le parole "salvo quanto
previsto dall'articolo 3 della presente legge" della legge 30 novembre 1989, n. 398, e ogni altra
disposizione incompatibile con le norme di cui all'articolo 4, a decorrere dall'anno successivo
alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 2.
2. Per ciascuna università, con l'emanazione dei regolamenti di cui all'articolo 1, comma 2,
secondo periodo, cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all'articolo 8, secondo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e ogni altra
disposizione incompatibile in materia di trasferimenti di ricercatori e di professori universitari.
3. Restano escluse dall'abrogazione, fino all'entrata in vigore di una legge sullo stato
giuridico dei ricercatori e professori universitari, le disposizioni di cui all'articolo 32 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e all'articolo 12 della legge 19
novembre 1990, n. 341, in materia di compiti didattici attribuiti ai soggetti di cui all'articolo 16,
comma 1, della predetta legge n.341 del 1990.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge dello Stato.


Data a Roma, addì 3 luglio 1998


SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLINGUER, Ministro della pubblica istruzione e dell' università e della ricerca
scientifica e tecnologica.