Legge 3 luglio 1998, n. 210
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6-7-1998
Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori
universitari di ruolo
La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Copertura dei posti di ruolo
1. La competenza ad espletare le procedure per la copertura dei posti vacanti e la nomina
in
ruolo di professori ordinari, nonché di professori associati e di ricercatori è
trasferita alle
università. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con uno o
più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400,
su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di
seguito
denominato "Ministro", sono disciplinate le modalità di espletamento delle
predette procedure
in conformità ai criteri contenuti nella presente legge.
2. Le università possono emanare, con propri regolamenti, disposizioni modificative e
integrative delle disposizioni di cui al comma 1, limitatamente ai criteri di valutazione
di cui al
comma 1, lettera e), dell'articolo 2. Con regolamenti emanati dalle università sono
stabilite le
procedure per la copertura dei posti di cui al comma 1 mediante trasferimento, nonché per
la
mobilità nell'ambito della stessa sede dei professori e dei ricercatori.
3. In conformità a quanto previsto dall'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, i
regolamenti di cui al comma 2 sono deliberati dagli organi competenti dell'università a
maggioranza assoluta dei componenti. Essi sono trasmessi al Ministro che, entro il termine
perentorio di sessanta giorni, esercita il controllo di legittimità e di merito nella
forma della
richiesta motivata di riesame. In assenza di rilievi essi sono emanati dal rettore.
4. Il Ministro può per una sola volta, con proprio decreto, rinviare i regolamenti alla
università, indicando le norme illegittime e quelle da riesaminare nel merito. Gli organi
competenti dell'università possono non conformarsi ai rilievi di legittimità con
deliberazione
adottata dalla maggioranza dei tre quinti dei loro componenti, ovvero ai rilievi di merito
con
deliberazione adottata dalla maggioranza assoluta. In tal caso il Ministro può ricorrere
contro
l'atto emanato dal rettore in sede di giurisdizione amministrativa per i soli vizi di
legittimità.
Quando la maggioranza qualificata non sia stata raggiunta, le norme contestate non possono
essere emanate.
5. I regolamenti di cui al comma 2 sono pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
6. Le nomine in ruolo e i trasferimenti di cui alla presente legge decorrono dal 1°
novembre
di ciascun anno.
Art. 2
Procedure per la nomina in ruolo
1. I regolamenti di cui all'articolo 1, comma 1, relativamente alle procedure per la
nomina in
ruolo, devono in ogni caso prevedere:
a) l'indizione da parte delle singole università di specifici bandi per posti di
ricercatore, di
professore associato, di professore ordinario, distinti per settore
scientifico-disciplinare;
b) la valutazione comparativa dei candidati, da effettuare da parte di commissioni
composte
da un professore di ruolo nominato dalla facoltà che ha richiesto il bando, inquadrato
nel settore
scientifico-disciplinare oggetto del bando, ovvero, se necessario, in settori affini,
nonché:
1) nel caso di procedure per la copertura di posti di ricercatore, da un professore
ordinario se la facoltà che ha richiesto il bando ha nominato un professore associato,
ovvero da
un professore associato se la medesima facoltà ha nominato un professore ordinario,
nonché da
un ricercatore confermato. I predetti componenti, scelti tra professori e ricercatori non
in
servizio presso l'ateneo che ha emanato il bando, sono eletti dalla corrispondente fascia
di
professori di ruolo e dai ricercatori confermati appartenenti al settore
scientifico-disciplinare
oggetto del bando, ovvero, se necessario, a settori affini;
2) nel caso di procedure per la copertura di posti di professore associato, da due
professori associati e da due professori ordinari non in servizio presso l'ateneo che ha
emanato
il bando, rispettivamente eletti dai professori associati e dai professori ordinari
appartenenti al
settore scientifico-disciplinare oggetto del bando ovvero, se necessario, a settori
affini;
3) nel caso di procedure per la copertura di posti di professore ordinario, da quattro
professori ordinari non in servizio presso l'ateneo che ha emanato il bando, eletti dai
professori
ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, ovvero, se
necessario, a settori affini;
c) lo svolgimento delle elezioni di cui alla lettera b) da parte degli atenei con
modalità che
consentano una rapida costituzione della commissione e che prevedano l'indicazione di una
sola
preferenza;
d) la possibilità che nei bandi per la nomina in ruolo siano introdotte limitazioni al
numero
delle pubblicazioni scientifiche da presentare per la valutazione comparativa;
e) i criteri generali, preventivi e resi pubblici, in base ai quali deve essere effettuata
la
valutazione comparativa, anche prevedendone forme differenziate, nonché le modalità di
individuazione e di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, ivi compresa
l'utilizzazione, ove
possibile, di parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale. Per le
valutazioni
relative a:
1) posti di ricercatore, sono effettuate anche due prove scritte, una delle quali
sostituibile con una prova pratica, ed una orale;
2) posti di professore associato, sono effettuate anche una prova didattica e la
discussione dei titoli scientifici; sono altresì valutati le attività didattiche e i
servizi prestati
nelle università e negli enti di ricerca italiani e stranieri, nonché, nelle materie in
cui sia
richiesta una specifica competenza in campo clinico, l'attività svolta in detto campo;
3) posti di professore ordinario, è effettuata una prova didattica per i candidati non
appartenenti alla fascia di professore associato; sono altresì valutati l'attività
didattica e i
servizi prestati nelle università e negli enti di ricerca italiani e stranieri, nonché,
nelle materie
in cui sia richiesta una specifica competenza in campo clinico, l'attività svolta in
detto campo;
f) l'accertamento, con decreto rettorale, della regolarità formale degli atti delle
commissioni
contenenti, nel caso di procedure relative a ricercatori, l'indicazione del vincitore, e
la proposta
di non più di due idonei per ogni posto bandito nel caso di procedure relative a
professori
associati od ordinari. L'università che ha emanato il bando per la copertura del posto
nomina in
ruolo il vincitore nel caso di procedure relative a ricercatori e può, nel caso di
procedure
relative a professori associati e ordinari, entro sessanta giorni dalla data di
accertamento della
regolarità formale degli atti da parte del rettore:
1) nominare in ruolo, previa delibera motivata assunta dal consiglio di facoltà che ha
richiesto il bando, uno dei due idonei, il quale, in caso di rinuncia, perde il titolo
alla nomina in
ruolo anche da parte di altri atenei. La motivazione fa riferimento a specifiche esigenze
scientifiche e didattiche;
2) non nominare in ruolo, previa delibera motivata assunta dal consiglio di facoltà che
ha richiesto il bando, a maggioranza degli aventi diritto al voto, nessuno dei due idonei.
La
motivazione fa riferimento a specifiche esigenze scientifiche e didattiche. In tal caso
l'università, decorso il periodo di sessanta giorni di cui alla presente lettera, può
procedere
secondo quanto previsto ai sensi della lettera g) ovvero può indire una nuova procedura
di
valutazione comparativa. Qualora la facoltà lasci decorrere il periodo di sessanta giorni
di cui
alla presente lettera senza deliberare sulla copertura del posto ai sensi del numero 1) o
del
presente numero, essa potrà avvalersi della possibilità prevista dalla lettera g) o
indire una
nuova procedura di valutazione comparativa in entrambi i casi dopo che siano trascorsi due
anni
dall'accertamento della regolarità formale degli atti relativi alla valutazione
comparativa non
utilizzata dalla facoltà per coprire il posto;
g) la possibilità, nel caso di procedure relative a professori associati e ordinari, per
le
università che non hanno emanato il bando per la copertura del posto ovvero che, pur
avendolo
emanato, non hanno nominato in ruolo gli idonei di cui alla lettera f), di nominare in
ruolo per
chiamata i candidati risultati idonei a seguito di valutazioni comparative svoltesi in
altre sedi
universitarie per lo stesso settore scientifico-disciplinare, dopo il decorso nelle
medesime sedi
del termine di cui alla lettera f). Gli idonei nelle procedure di valutazione comparativa
relative
a professori associati e ordinari, salvo il caso di rinuncia ai sensi della lettera f), n.
1), hanno
titolo alla nomina in ruolo da parte delle università entro il termine di tre anni,
decorrente dalla
data del provvedimento di accertamento della regolarità formale degli atti della
commissione
che li ha proposti;
h) i termini per l'espletamento della procedura di valutazione e le relative forme di
pubblicità, che comprendono comunque i giudizi motivati espressi su ciascun candidato da
ciascun componente la commissione. Tali giudizi, in ogni caso, dovranno essere resi
pubblici
per via telematica e tramite il bollettino ufficiale del Ministero dell'università e
della ricerca
scientifica e tecnologica;
i) il divieto, per i professori eletti in una delle commissioni di cui alla lettera b), di
far parte
di altre commissioni per un periodo di un anno, per lo stesso settore
scientifico-disciplinare e
per la stessa tipologia di procedure di valutazione comparativa;
l) il numero massimo di domande di partecipazione da parte di un candidato a procedure di
valutazione comparativa in un periodo determinato;
m) il divieto, per i professori ordinari, associati e per i ricercatori, di partecipare in
qualità
di candidati a valutazioni comparative per posti del medesimo livello.
Art. 3
Trasferimenti
1. I regolamenti di cui all'articolo 1, comma 2, disciplinano i trasferimenti, assicurando
la
valutazione comparativa dei candidati secondo criteri generali predeterminati e adeguate
forme
di pubblicità della procedura nonché l'effettuazione dei medesimi esclusivamente a
domanda
degli interessati e dopo tre anni accademici di loro permanenza in una sede universitaria,
anche
se in aspettativa ai sensi dell'articolo 13, primo comma, numeri da 1) a 9), del decreto
del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
Art. 4
Dottorato di ricerca
1. I corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca forniscono le competenze
necessarie
per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca
di alta
qualificazione.
2. Le università, con proprio regolamento, disciplinano l'istituzione dei corsi di
dottorato, le
modalità di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo
programma di studi, la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, le modalità di
conferimento e l'importo delle borse di studio di cui al comma 5, nonché le convenzioni
di cui
al comma 4, in conformità ai criteri generali e ai requisiti di idoneità delle sedi
determinati con
decreto del Ministro, adottato sentiti il Consiglio universitario nazionale e
l'Osservatorio per la
valutazione del sistema universitario e previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari. I corsi possono essere altresì istituiti da consorzi di università.
3. Alle borse di studio di cui al comma 5, nonché alle borse di studio conferite dalle
università per attività di ricerca post-laurea si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 6,
commi 6 e 7, della legge 30 novembre 1989, n. 398. Con decreti del Ministro sono
determinati
annualmente i criteri per la ripartizione tra gli atenei delle risorse disponibili per il
conferimento di borse di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento, anche
all'estero, e
delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca e per attività di
ricerca
post-laurea e post-dottorato.
4. Le università possono attivare corsi di dottorato mediante convenzione con soggetti
pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e
scientifica e di
personale, strutture ed attrezzature idonee.
5. Con decreti rettorali sono determinati annualmente:
a) il numero di laureati da ammettere a ciascun corso di dottorato;
b) il numero di dottorandi esonerati dai contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi,
previa valutazione comparativa del merito e del disagio economico;
c) il numero, comunque non inferiore alla metà dei dottorandi, e l'ammontare delle borse
di
studio da assegnare, previa valutazione comparativa del merito. In caso di parità di
merito
prevarrà la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 1997, pubblicato nel supplemento ordinario
alla
Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9 giugno 1997, e successive modificazioni e integrazioni.
6. Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio di cui al comma 5 possono essere
coperti mediante convenzione con soggetti estranei all'amministrazione universitaria,
secondo
modalità e procedure deliberate dagli organi competenti delle università.
7. La valutabilità dei titoli di dottorato di ricerca, ai fini dell'ammissione a concorsi
pubblici per attività di ricerca non universitaria, è determinata con uno o più decreti
del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, di concerto con gli altri
Ministri
interessati.
8. Le università possono, in base ad apposito regolamento, affidare ai dottorandi di
ricerca
una limitata attività didattica sussidiaria o integrativa che non deve in ogni caso
compromettere
l'attività di formazione alla ricerca. La collaborazione didattica è facoltativa, senza
oneri per il
bilancio dello Stato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle
università.
Art. 5
Norme transitorie
1. I concorsi di ricercatore e di professore universitario di ruolo, nonché le procedure
per
l'ammissione ai corsi di dottorato, già banditi e non ancora espletati alla data di
entrata in
vigore della presente legge, verranno portati a termine ai sensi della normativa vigente
al
momento della pubblicazione del relativo bando di concorso.
2. Per le valutazioni comparative relative a posti di professore ordinario e associato
bandite
entro il primo biennio dalla scadenza del termine di novanta giorni di cui all'articolo 1,
comma
1, le commissioni possono proporre fino a tre idonei.
Art. 6
Abrogazione di norme
1. Sono abrogati:
a) l'articolo 3 della legge 7 febbraio 1979, n. 31, gli articoli da 41 a 49 e da 54 a 57
del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e ogni altra disposizione
vigente in materia di reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari, a
decorrere dalla
data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 1, comma 1;
b) gli articoli da 68 a 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382,
gli articoli 3 e 7, ad eccezione del comma 2, e all'articolo 8, comma 3, le parole
"salvo quanto
previsto dall'articolo 3 della presente legge" della legge 30 novembre 1989, n. 398,
e ogni altra
disposizione incompatibile con le norme di cui all'articolo 4, a decorrere dall'anno
successivo
alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 2.
2. Per ciascuna università, con l'emanazione dei regolamenti di cui all'articolo 1, comma
2,
secondo periodo, cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all'articolo 8, secondo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e ogni altra
disposizione incompatibile in materia di trasferimenti di ricercatori e di professori
universitari.
3. Restano escluse dall'abrogazione, fino all'entrata in vigore di una legge sullo stato
giuridico dei ricercatori e professori universitari, le disposizioni di cui all'articolo
32 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e all'articolo 12 della
legge 19
novembre 1990, n. 341, in materia di compiti didattici attribuiti ai soggetti di cui
all'articolo 16,
comma 1, della predetta legge n.341 del 1990.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale
degli
atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di
farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 3 luglio 1998
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLINGUER, Ministro della pubblica istruzione e dell' università e della ricerca
scientifica e tecnologica.