Incentivi a favore della mobilità di studiosi italiani e stranieri

 

 

 

 

Linee guida

 

Approvate il 24 gennaio 2002 dal Comitato preposto alla gestione del Programma a integrazione e modifica di quelle contenute nella Nota Ministeriale n.1162 del 4 giugno 2001.

 

 

Finalità del programma

 

1                L'art.1 del DM 26 gennaio 2001, n.13, disciplina l'incentivazione alla stipula di contratti da parte delle università con studiosi ed esperti stranieri o italiani stabilmente impegnati all’estero da almeno un triennio in attività didattica e scientifica. Tali contratti, una volta finanziati, dovranno essere attivati secondo le norme stabilite dal DM 21 maggio 1998, n. 242 ("Regolamento recante norme per la disciplina dei professori a contratto").

 

2                A tale intervento sono destinati 40 miliardi di lire nell'esercizio 2001 (20 per i contributi alle spese dei contratti e 20 per i contributi al finanziamento di programmi di ricerca da affidare ai titolari dei contratti), e altrettanti in quelli 2002 e 2003. Il finanziamento, indipendentemente dal momento in cui il contratto inizierà e dalla sua durata, grava per intero sull'esercizio nel quale esso è approvato dal Ministero.

 

3                I contratti devono avere una durata minima di 6 mesi continuativi e una durata massima di 3 anni. L'attività del  titolare deve iniziare non oltre un anno dopo l'approvazione del contratto da parte del Ministero.

 

4                I contratti devono prevedere sia attività di ricerca (con programma prestabilito) che attività didattica almeno per un semestre accademico ogni anno in corsi di laurea, di laurea specialistica, di dottorato di ricerca, di specializzazione, di master universitario.

 

5                L'università si deve impegnare a fornire adeguate strutture di accoglienza e supporto all'attività del titolare del contratto presso un dipartimento o istituto e, inoltre, si deve impegnare a cofinanziare per il 10% i costi del programma di ricerca proposto. Il trattamento economico del titolare del contratto è a carico del Ministero, fatto salvo il diritto dell'università a integrarlo a sua discrezione.

 

6                Il titolare del contratto si deve impegnare ad un'attività continuativa e a tempo pieno presso l'università, fatti salvi i normali impegni fuori sede ed eventualmente altri impegni dichiarati preventivamente e ritenuti compatibili dall'università al momento della stipula del contratto.

 

 

Destinatari del programma

 

7                Il programma si rivolge a studiosi ed esperti di ogni disciplina, età e nazionalità, purché in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente al momento della presentazione della domanda, e impegnati all'estero almeno nell'ultimo triennio in attività didattica o scientifica.

 

8                Il requisito che prevede la permanenza dello studioso all'estero nei tre anni precedenti la presentazione della domanda è inderogabile e deve essere attestato da esplicita dichiarazione del candidato confermata nella delibera dipartimentale di candidatura.

 

9                Uno studioso che non avesse contatti con atenei italiani può sottoporre la sua candidatura direttamente alla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI), la quale cercherà di individuare un'università interessata ad accoglierlo (segreteria@crui.it).

 

 

Scadenze

 

10            Le scadenze per la presentazione delle domande sono fissate al 31 gennaio, al 31 maggio e al 30 settembre di ciascun anno dal 2002 in poi. Il Comitato si impegna a fornire il proprio parere al Ministero, cui spetta l'approvazione finale delle domande, entro due mesi dalla scadenza.

 

 

Trattamento economico

 

11            Il corrispettivo del contratto è proposto dall'università in modo commisurato all'esperienza e alle capacità dell'interessato e dovrà comunque essere adeguato ai livelli europei. Il contributo annuale massimo erogato dal Comitato è fissato in euro 75.000.

 

12            Il Ministero, una volta approvata la proposta e successivamente alla stipula del contratto, verserà all'università l'intero ammontare del corrispettivo. Nel caso che, per qualunque ragione, il contratto non dovesse essere portato a termine, la parte di corrispettivo non versata sarà recuperata dal Ministero a valere sulle assegnazioni del fondo di finanziamento ordinario.

 

 

Programma di ricerca

 

13      Il programma di ricerca presentato deve essere di alto livello scientifico e adeguato alle strutture disponibili presso l'università. La qualità del programma di ricerca riveste un'importanza particolare ai fini della valutazione della domanda. L'attività didattica non riveste di per sé motivo sufficiente per l'accoglimento della domanda, e comunque non deve essere tale da impedire l'ottimale svolgimento del programma proposto.

 

14            Al programma di ricerca deve essere allegata una stima dettagliata dei costi per l'effettuazione della ricerca. Il Comitato si riserva in ogni caso di erogare un finanziamento inferiore a quello richiesto.

 

15      Le spese di ricerca dovranno essere direttamente correlate all'attività dello studioso e alla sua attività nella sede di svolgimento del contratto. In particolare si specifica che sono ammissibili le spese relative a:

  pubblicazione dei risultati del progetto;

• acquisto di attrezzature necessarie per lo svolgimento del progetto di ricerca purché in misura proporzionata rispetto alla durata del progetto stesso;

  viaggio del docente dalla sede di appartenenza a quella di svolgimento del contratto e ritorno, per una sola volta;

• missioni da compiersi nello svolgimento del contratto e ad esso inerenti.

Non potranno invece essere finanziate richieste per costi stipendiali relativi ad assistenti.

 

16            Il Ministero, una volta approvati il programma e i relativi costi, verserà all'università il 90% del finanziamento della ricerca. Al termine del contratto l'università dovrà rendicontare al Ministero le spese effettuate per la ricerca e, in caso di mancata o parziale utilizzazione dello stanziamento, si procederà al recupero delle somme eccedenti a valere sulle assegnazioni del fondo di finanziamento ordinario.

 

 

Modalità di presentazione delle domande

 

17 Le domande vanno presentate dalle università utilizzando l'apposito sito web predisposto dal CINECA (http://cofin.cineca.it/cervelli).

 

18 Le domande possono essere presentate in lingua italiana o inglese a scelta del candidato. Le domande di area scientifica vanno presentate preferibilmente in lingua inglese (salvo le delibere degli organi accademici e le lettere di presentazione di cui ai punti 19 e 20).

 

19 La domanda deve contenere in ogni caso:

• il curriculum vitae dell'interessato (lunghezza massima 4.000 battute);

                • l'elenco delle pubblicazioni scientifiche (lunghezza massima 4.000 battute);

• il programma di ricerca (lunghezza massima 16.000 battute). Il programma deve specificare il contesto in cui la ricerca si inserisce, la metodologia prevista, i risultati che si intendono coneguire. Nel caso di programmi pluriennali è inoltre necessario indicare l'articolazione del progetto in fasi;

  l'indicazione dell'attività didattica che si intende svolgere, eventualmente dettagliata anno per anno;

• la delibera del senato accademico (o dell'organo previsto dallo statuto dell'ateneo). La delibera deve essere resa disponibile sul sito CINECA come allegato alla domanda consultabile in rete;

• la delibera del dipartimento contenente l'impegno a fornire adeguate strutture di accoglienza e di supporto ed a cofinanziare al 10% i costi della ricerca, e l'attestazione di cui al precedente punto 8. La delibera deve essere resa disponibile sul sito CINECA come allegato alla domanda consultabile in rete;

• i nominativi di due esperti che si ritengano competenti ad esprimere un giudizio sul programma di ricerca presentato. Tali esperti non devono appartenere all'università richiedente o alla sede di provenienza del candidato. Gli esperti indicati non saranno necessariamente contattati dal Comitato.

 

20      Nel caso di studiosi che non ricoprano posizioni di professore di ruolo in università straniere o posizioni equivalenti in centri di ricerca, la domande deve contenere inoltre due lettere di presentazione di esperti stranieri diversi da quelli indicati al precedente punto 19. Le lettere devono essere rese disponibili sul sito CINECA come allegati alla domanda consultabili in rete.

 

 

Centri dipartimentali

 

21      I centri dipartimentali non possono presentare domanda.

 

 

Progetti inter-universitari

 

22      Nel caso in cui più università siano interessate ad avere a contratto, nello stesso periodo, la medesima persona, la proposta deve essere avanzata dall'università che stipulerà il contratto, allegando il testo dell'accordo sottoscritto con le altre università in cui sono stabilite le norme per la suddivisione delle attività, del corrispettivo, del fondo di ricerca e dei relativi rimborsi. Il Ministero verserà comunque i contributi esclusivamente all'università proponente.

 

 

Valutazione delle domande

 

23      Le domande sono valutate da un Comitato di Garanti costituito con DM 27 gennaio 2001, n.14, e composto dai Proff.:

            Vincenzo Cappelletti

            Ordinario di Storia della Scienza nell'Università di Roma Tre

            Vice-presidente e Consigliere Scientifico dell'Enciclopedia Italiana, Roma

            Luigi Labruna

            Ordinario di Storia del Diritto Romano nell'Università di Napoli 'Federico II'

            Presidente del Consiglio Universitario Nazionale

            Luciano Maiani

            Ordinario di Fisica Teorica nell'Universiità di Roma 'La Sapienza'

            Direttore del CERN, Ginevra

            Luciano Modica

            Ordinario di Analisi Matematica nell'Università di Pisa

            Rettore dell'Università di Pisa

Presidente della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane

                        Alessandro Schiesaro

                        Ordinario di Lingua e Letteratura Latina nell'Università di Londra

                        Direttore del Department of Classics, King's College, Londra

 

24      Il Comitato valuta le domande presentate avvalendosi ove opportuno della collaborazione di revisori esterni anonimi. Ai revisori non viene indicata la sede dove il candidato ha scelto di svolgere la propria ricerca. La valutazione della congruità della sede con il progetto verrà svolta dal Comitato stesso.

 

25            La valutazione del Comitato, così come il giudizio eventualmente richiesto ad esperti esterni, riguardano sia il valore scientifico assoluto del progetto, sia la competenza del candidato, considerata relativamente al suo livello di maturità scientifica.

 

 

Obblighi dei vincitori

 

26      Al termine del contratto il titolare deve inviare al Comitato, per il tramite dell’Università, una relazione finale sull'attività svolta, contenente un giudizio valutativo sull'esperienza dal punto di vista didattico, scientifico e accademico con eventuali suggerimenti per migliorare l'intervento ministeriale.