Malattia

La normativa in materia  -TU n. 3/1957-  prevede per i Docenti ed i Ricercatori due tipi di assenza per malattia: il congedo straordinario e l'aspettativa.


Congedo straordinario
Per malattia inferiore ai 7 giorni il dipendente usufruisce del congedo straordinario, pari a 45 giorni nell'anno solare.

Il congedo comporta la riduzione di 1/3 dello stipendio per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto (ivi compreso un solo giorno).

Il periodo è computato per intero, agli effetti della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e previdenza, compresi gli effetti relativi alle ferie ed alla 13a mensilità.


Aspettativa per motivi di salute
Per malattie oltre i 7 giorni il dipendente è collocato in aspettativa per motivi di salute.
Tale aspettativa non può superare i 18 mesi, dei quali i primi 12 pagati per intero ed i restanti 6 al 50%. Il Consiglio di Amministrazione può autorizzare  altri 6 mesi di assenza, senza stipendio e con interruzione della progressione economica e di carriera.

Si segnala che due periodi di aspettativa per motivi di salute si sommano, ai fini della durata massima di 18 mesi, quando tra gli stessi non intercorra un periodo di servizio attivo superiore ai 3 mesi.

I periodi di aspettativa per motivi di salute e famiglia non possono comunque, fra loro, superare il totale di due anni e mezzo nel quinquennio.
Il periodo è computato per intero, agli effetti della progressione economica e di carriera, del trattamento di quiescenza e previdenza.
L'aspettativa comporta l'obbligo di reperibilità nelle fasce orarie per visita fiscale (dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00). 

Tutte le assenze per motivi di salute rilevano ai fini della conferma.
Per i docenti la conferma slitta di un anno per ogni anno di assenza o frazione di anno superiore ai due mesi.
Per i ricercatori la conferma slitta dello stesso periodo dell'assenza.


Adempimenti in caso di malattia

§              Se l'assenza dal servizio è prevedibile, come ad esempio in caso di ricovero programmato in ospedale o casa di cura, si deve produrre un'istanza preventiva.

§              Se l'assenza non è prevedibile va prodotto entro i primi giorni dall'inizio della malattia il certificato medico direttamente all'ufficio competente.

§              I certificati medici idonei a giustificare l'assenza per motivi di salute sono esclusivamente i seguenti:
- certificato del medico di base;
- certificato di ricovero in ospedale o casa di cura (cui dovrà fare seguito un certificato di dimissioni con l'indicazione del periodo di ricovero).

§              La Presidenza deve dare tempestiva comunicazione dell'avvenuta ripresa di servizio del dipendente.