Divisione del Personale Docente e Ricercatore

 

 

 

 

 

 

NORME IN MATERIA DI ASSENZE PER

 

 

 

per i Docenti ed i Ricercatori Universitari

 

 

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PREFAZIONE

 

Riteniamo utile fornire informazioni alle mamme ed ai papà docenti o ricercatori in servizio presso questa Università degli Studi e per questo abbiamo predisposto il presente spazio dedicato alle disposizioni che attualmente regolano la materia dei congedi sulla maternità, aggiornate alla luce del  D.Lgs  26/3/2001, n. 151 .

 

 

Ulteriori chiarimenti possono essere richiesti alla Divisione del Personale Docente e Ricercatore :

 

tel.0871/3556092-4-5-7-8

fax0871-3556093
e-mail :
docenti@divispers.unich.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONGEDO DI MATERNITA

Ai sensi dellart.16 del D.Lgs. 151/2001 è vietato adibire al lavoro le donne:
a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all'articolo 20;

b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;

c) durante i tre mesi dopo il parto;

d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternita' dopo il parto.

 

Al fine di usufruire dellastensione obbligatoria per maternità bisogna assolvere ad alcuni adempimenti.

Prima di tutto si deve consegnare allAmministrazione, appena possibile e, comunque, entro la data di inizio dellastensione di legge (2 mesi precedenti il parto), il certificato medico di gravidanza rilasciato dal medico specialista in ginecologia ed ostetricia, contenente i seguenti dati necessari:

 -generalità della gestante;

-indicazione del datore di lavoro e delle mansioni svolte;

-mese di gestazione alla data della visita;

-data presunta del parto.

 

In caso di parto tardivo (ovvero avvenuto dopo la data presunta) il periodo compreso tra la data prevista e la data effettiva rientra nel periodo di astensione obbligatoria.

 

 

Interruzione della gravidanza

Linterruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, nei casi previsti dagli artt. 4,5 e 6  della L 194/78, è considerata come malattia a tutti gli effetti. 

 

Flessibilità dellastensione obbligatoria

L art.20  del D.Lgs. 151/2001 al punto 1)  prevede che  Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternita', le lavoratrici hanno la facolta' di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

La lavoratrice può quindi fruire della flessibilità dellastensione obbligatoria, ferma restando la durata complessiva fissata in 5 mesi, assentandosi perciò dal lavoro fino a 1 mese prima del parto e fino a 4 mesi successivi a tale data  (1 + 4, anziché  2 + 3).


In questo caso bisogna presentare all
Amministrazione una domanda scritta indirizzata al Magnifico Rettore, corredata dalla certificazione medica favorevole di cui sopra  che sarà inoltrata al  medico competente ai fini della sicurezza nei luoghi di lavoro, che per questa Università è il Servizio di Prevenzione e Protezione, Via dei Vestini (Responsabile Prof. Paolo BOSCOLO  -  tel./fax  0871/3556704). 

Il medico competente è chiamato ad attestare se la permanenza in servizio fino ad un mese prima della nascita non comporta alcun pregiudizio per la salute della gestante e del nascituro.

 

 

 

 

ASTENSIONE PER COMPLICAZIONI NELLA GRAVIDANZA

Nei casi previsti dalla vigente normativa in materia di tutela delle lavoratrici madri  nei confronti della dipendente gestante può essere disposta linterdizione dal lavoro da parte dellIspettorato del Lavoro, sulla base di accertamento medico, per uno o più periodi fino allastensione obbligatoria. (cfr. art. 17  D.Lgs.  151/2001).

La lavoratrice produrrà apposita domanda, con allegata certificazione del proprio medico ginecologo,  allIspettorato del Lavoro della provincia di residenza e, per conoscenza, al proprio datore di lavoro.

Al momento della ricezione della predetta documentazione  lIspettorato del Lavoro rilascerà relativa ricevuta in duplice copia, una delle quali dovrà essere prodotta al datore di lavoro a cura della lavoratrice.  

LIspettorato del lavoro è tenuto ad emanare il provvedimento entro sette giorni dalla ricezione dellistanza della lavoratrice.  Il provvedimento decorrerà, comunque, dalla data di inizio dellastensione dal lavoro.

La lavoratrice e' tenuta a presentare, entro trenta giorni, il certificato di nascita del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

 

Parto prematuro

In caso di parto anticipato il periodo compreso tra il giorno effettivo della nascita del bambino e la data presunta va considerato come astensione obbligatoria e sarà, quindi, aggiunto al periodo di congedo ordinario successivo al parto. Conseguentemente la durata complessiva del periodo di congedo rimane immutato (5 mesi).

 

Effetti giuridico-economici

lastensione obbligatoria e linterdizione per maternità  sono considerati utili a tutti gli effetti, computati per intero ai fini della progressione di carriera, dellattribuzione degli aumenti periodici di stipendio, del trattamento di quiescenza e previdenza e non pregiudicano il diritto alle ferie (che non possono essere godute contemporaneamente ai periodi di astensione)  ed alla tredicesima mensilità.

Solo per le ricercatrici e le professoresse non confermate detti periodi fanno slittare il termine del periodo di prova ai soli fini economici.

Inoltre si ha diritto allintera retribuzione mensile e viene  riconosciuta la contribuzione effettiva per la pensione.

 

 

 

 

 

CONGEDO DI PATERNITA

Lart. 28 del  D.Lgs. 151/2001  prevede che il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternita' o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermita' della madre ovvero di abbandono, nonche' in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.

In questo caso il padre lavoratore  presenterà al datore di lavoro la certificazione relativa alle condizioni ivi previste e nel caso di abbandono, il padre lavoratore ne rende dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Il trattamento economico, normativo e previdenziale è lo stesso di quello previsto per il congedo di maternità.

Lart. 31 del D.lgs.  suindicato prescrive che il padre lavoratore ha gli stessi diritti della madre lavoratrice in caso di adozione o affidamento (cfr. paragrafo sull adozione e affidamento in caso di lavoratrice madre).

 

 

CONGEDO PARENTALE

Lart. 32  del D.Lgs. 151/2001  prescrive che Per ogni bambino, nei primi suoi otto anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalita' stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternita' di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;

b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2;

c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.

 

2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori e' elevato a undici mesi.

3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore e' tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilita', a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalita' e i criteri definiti dai contratti collettivi, e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni.

4. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.

Riepilogando, entrambi i genitori hanno il diritto di usufruire, nei primi otto anni di vita del bambino di tale congedo per la durata massima di 6 mesi, che possono essere continuativi oppure frazionati in momenti diversi.

Le astensioni dal lavoro dei due genitori non possono superare complessivamente i 10 mesi.

 

per la madre:

La madre lavoratrice, trascorso il periodo di astensione obbligatoria, può assentarsi dal lavoro per un periodo massimo di 6 mesi entro i primi 8 anni di vita del bambino.

 

per il padre:

Il padre lavoratore può usufruire di un periodo di 6 mesi di astensione, anche contemporaneamente alla madre. Nel caso in cui egli si assenti dal lavoro per almeno 3 mesi, tale periodo da 6 è elevato a 7 mesi. Conseguentemente in tal caso il limite complessivo delle astensioni dal lavoro di entrambi i genitori è elevato a 11 mesi anziché i 10 mesi previsti.

 

Nel caso in cui sia il padre  a volersi occupare del bambino la nuova legge prevede che il padre lavoratore subordinato può godere del congedo parentale (nonché delle assenze per malattia del bambino) anche se l altro coniuge non ne ha diritto, in quanto libera professionista, casalinga, disoccupata, ecc..

 

Nel caso in cui ci sia un solo genitore il periodo di congedo parentale viene elevato a 10 mesi.

 

Per usufruire di tale congedo il lavoratore o la lavoratrice deve darne preavviso al datore di lavoro almeno 15 giorni prima dellinizio del periodo di astensione.

 

Effetti giuridico-economici:

Per i periodi di astensione facoltativa  fino al terzo anno di vita del bambino spetta unindennità pari al 30% dello stipendio per un periodo massimo complessivo, tra i genitori, di sei mesi.  Nellambito del suddetto periodo complessivo di astensione facoltativa dal lavoro, fruibile anche frazionatamente, si applicano le condizioni economiche più favorevoli, ovvero quelle del congedo straordinario (T.U. 3/57).

 

Ai sensi  della L 537/93 il congedo straordinario non può superare complessivamente nel corso dellanno la durata di quarantacinque giorni e per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo, ivi comprese le assenze di un solo giorno, spettano al dipendente tutti gli assegni ridotti di 1/3.

Quindi, se in uno stesso anno solare non è stato fruito il congedo straordinario, alle assenze per congedo facoltativo spetta lintera retribuzione fino ad un massimo di 45 giorni, escluso il primo giorno di ogni periodo per cui spetta la retribuzione ridotta di 1/3.

Il periodo rimanente (mesi 4gg. 15), per il quale spetta una retribuzione pari al 30%, è computato nellanzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie ed alla tredicesima mensilità.

Per i periodi di congedo parentale che eccedono i sei mesi  e' dovuta un'indennita' pari al 30 per cento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. Il reddito e' determinato secondo i criteri previsti in materia di limiti reddituali per l'integrazione al minimo.

I periodi di congedo parentale che danno diritto alla retribuzione al 30% ovvero quelli non retribuiti sono coperti da contribuzione figurativa (cfr.  art. 35  D.Lgs. 151/2001).

 

 

 

 

 

 

 

 

PROLUNGAMENTO CONGEDO PARENTALE E PERMESSI PER GENITORI CON BAMBINI PORTATORI DI HANDICAP

Il  D.Lgs.  151/2001  allart. 33 prevede che la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di minore con handicap in situazione di gravita' accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del congedo parentale a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.

In alternativa al prolungamento del congedo possono essere fruiti, fino al compimento del terzo anno di vita del bambino con handicap in situazione di gravità accertata, riposi di due ore giornaliere retribuite.

Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.

Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino con handicap in situazione di gravità la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre hanno diritto ai permessi di cui allart. 33, comma 3, della L 104/92, fruibili anche in maniera continuativa nellambito del mese.

 

 

 

 

ADOZIONE E AFFIDAMENTO

Lart.26. del D.Lgs. 151/2001 prevede che il congedo di maternita' previsto per i tre mesi successivi al parto possa essere richiesto dalla lavoratrice che abbia adottato, o che abbia ottenuto in affidamento un bambino di eta' non superiore a sei anni all'atto dell'adozione o dell'affidamento.

Il congedo di che trattasi deve essere fruito durante i primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia della lavoratrice.

In caso di adozione e di affidamento preadottivo internazionali, disciplinati dal Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, il congedo di maternita' di cui sopra spetta anche se il minore adottato o affidato abbia superato i sei anni e sino al compimento della maggiore eta'.

Per l'adozione e l'affidamento preadottivo internazionali, la lavoratrice ha, altresi', diritto a fruire di un congedo di durata corrispondente al periodo di permanenza nello Stato straniero richiesto per l'adozione e l'affidamento. Il congedo non comporta indennita' ne' retribuzione.

L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del congedo di maternità, nonche' la durata del periodo di permanenza all'estero nel caso di adozione o affidamento preadottivo internazionali.

Lart.31  del D.Lgs. 151/2001  prevede che il congedo spettante in caso di adozione o affidamento, anche internazionali, qualora non venga chiesto dalla lavoratrice, spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore.

 

 

RIPOSI  GIORNALIERI  E  ALLATTAMENTO

 

Nel caso dei ricercatori e docenti universitari, che hanno un impegno orario flessibile, non sono previsti i riposi giornalieri e quelli per allattamento.

Comunque, soluzioni più favorevoli per la cura del bambino possono essere concordate con il Direttore della struttura di appartenenza, tenendo sempre conto, ovviamente, delle esigenze didattico-organizzative.

 

 MALATTIE  DEL  BAMBINO

Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di assentarsi dal lavoro per i periodi in cui i figli, di età non superiore a tre anni, si ammalano.

Per le malattie dei figli di età compresa fra i tre e gli otto anni ciascun genitore, alternativamente, ha diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi allanno.

Per usufruire dei congedi suddetti il genitore deve presentare al datore di lavoro il certificato di malattia rilasciato da un medico specialista del S.S.N.  o con esso convenzionato, nonchè una dichiarazione, rilasciata ai sensi dellart. 47  del D.P.R. 445/2000, attestante che laltro genitore non sia in congedo negli stessi giorni per il medesimo motivo.

Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora laltro genitore non ne abbia diritto.

Effetti giuridico-economici

Per quanto riguarda il trattamento economico durante le malattie del bambino, i relativi periodi di assenza dal lavoro non vengono retribuiti

Per i ricercatori e docenti universitari è però possibile applicare le condizioni economiche più favorevoli, quelle del congedo straordinario. Perciò, se in uno stesso anno solare non è stato fruito il congedo straordinario, alle assenze per malattia del bambino di età fino a tre anni spetta lintera retribuzione, fino al massimo di 45 giorni, escluso il primo giorno di ogni periodo per cui la retribuzione viene ridotta di 1/3.

Il restante periodo, per il quale non spetta retribuzione, è computato nellanzianità di servizio esclusi gli effetti relativi alle ferie ed alla tredicesima mensilità.