Divisione del Personale Docente e Ricercatore
NORME IN MATERIA DI ASSENZE PER
per i Docenti ed i Ricercatori Universitari
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PREFAZIONE
Riteniamo utile fornire informazioni alle
mamme ed ai papà docenti o ricercatori in servizio presso questa
Università degli Studi e per questo abbiamo predisposto il presente
spazio dedicato alle disposizioni che attualmente regolano la materia dei
congedi sulla maternità, aggiornate alla luce del D.Lgs 26/3/2001, n.
151 .
Ulteriori chiarimenti possono essere richiesti alla
Divisione del Personale Docente e Ricercatore :
tel.0871/3556092-4-5-7-8
fax0871-3556093
e-mail : docenti@divispers.unich.it
CONGEDO DI MATERNITA’
Ai sensi dell’art.16 del D.Lgs. 151/2001 è vietato adibire al lavoro le donne:
a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto
previsto all'articolo 20;
b) ove il parto avvenga oltre
tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
c) durante i tre mesi
dopo il parto;
d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il
parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono
aggiunti al periodo di congedo di maternita' dopo il
parto.
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Al fine di usufruire
dell’astensione obbligatoria per
maternità bisogna assolvere ad alcuni adempimenti. Prima di tutto si deve
consegnare all’Amministrazione, appena
possibile e, comunque, entro la data di inizio dell’astensione di legge (2 mesi precedenti il parto),
il certificato medico di gravidanza rilasciato dal medico specialista in
ginecologia ed ostetricia, contenente i seguenti dati necessari: -generalità della gestante; -indicazione del
datore di lavoro e delle mansioni svolte; -mese di gestazione
alla data della visita; -data presunta del
parto. |
In caso di parto tardivo (ovvero avvenuto dopo la
data presunta) il periodo compreso tra la data prevista e la data effettiva
rientra nel periodo di astensione obbligatoria.
Interruzione della gravidanza
L’interruzione
della gravidanza, spontanea o volontaria, nei casi previsti dagli artt. 4,5 e 6 della L 194/78,
è considerata come malattia a tutti gli effetti.
Flessibilità dell’astensione obbligatoria
L’ art.20 del D.Lgs. 151/2001 al punto 1) prevede che “Ferma
restando la durata complessiva del congedo di maternita',
le lavoratrici hanno la facolta' di astenersi dal
lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro
mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio
sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini
della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale
opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.”
La lavoratrice può quindi fruire della flessibilità
dell’astensione obbligatoria, ferma restando la durata
complessiva fissata in 5 mesi, assentandosi perciò dal lavoro fino a 1 mese
prima del parto e fino a 4 mesi successivi a tale data (1 + 4, anziché 2 + 3).
In questo caso bisogna presentare all’Amministrazione
una domanda scritta indirizzata al Magnifico Rettore, corredata dalla
certificazione medica favorevole di cui sopra che sarà inoltrata al medico competente ai fini della sicurezza nei
luoghi di lavoro, che per questa Università è il Servizio di Prevenzione e
Protezione, Via dei Vestini (Responsabile Prof. Paolo BOSCOLO - tel./fax 0871/3556704).
Il medico competente è chiamato ad attestare se la
permanenza in servizio fino ad un mese prima della
nascita non comporta alcun pregiudizio per la salute della gestante e del
nascituro.
ASTENSIONE PER COMPLICAZIONI NELLA
GRAVIDANZA
Nei casi previsti dalla vigente normativa in
materia di tutela delle lavoratrici madri nei confronti della dipendente
gestante può essere disposta l’interdizione dal lavoro da
parte dell’Ispettorato del Lavoro, sulla base di accertamento medico, per uno o più
periodi fino all’astensione obbligatoria. (cfr.
art. 17 D.Lgs. 151/2001).
La lavoratrice produrrà apposita
domanda, con allegata certificazione del proprio medico ginecologo, all’Ispettorato
del Lavoro della provincia di residenza e, per conoscenza, al proprio datore di
lavoro.
Al momento della ricezione della predetta
documentazione l’Ispettorato del Lavoro rilascerà relativa ricevuta
in duplice copia, una delle quali dovrà essere prodotta al datore di lavoro a
cura della lavoratrice.
L’Ispettorato del lavoro è tenuto
ad emanare il provvedimento entro sette giorni dalla ricezione dell’istanza della
lavoratrice. Il provvedimento decorrerà,
comunque, dalla data di inizio dell’astensione dal lavoro.
La lavoratrice e' tenuta a presentare, entro trenta giorni, il certificato
di nascita del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva, ai sensi
dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445.
Parto prematuro
In caso di parto anticipato il periodo compreso tra
il giorno effettivo della nascita del bambino e la data presunta va considerato
come astensione obbligatoria e sarà, quindi, aggiunto al periodo di congedo
ordinario successivo al parto. Conseguentemente la durata
complessiva del periodo di congedo rimane immutato (5 mesi).
Effetti giuridico-economici
l’astensione
obbligatoria e l’interdizione per maternità sono considerati utili a tutti gli effetti,
computati per intero ai fini della progressione di carriera, dell’attribuzione degli aumenti periodici di stipendio,
del trattamento di quiescenza e previdenza e non pregiudicano il diritto alle
ferie (che non possono essere godute contemporaneamente ai periodi di
astensione) ed alla tredicesima mensilità.
Solo per le ricercatrici e le professoresse non confermate detti periodi fanno slittare il termine del
periodo di prova ai soli fini economici.
Inoltre si ha diritto all’intera retribuzione mensile e viene riconosciuta la contribuzione effettiva per
la pensione.
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CONGEDO DI PATERNITA’
L’art. 28 del D.Lgs.
151/2001 prevede
che il padre lavoratore ha diritto di astenersi
dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternita'
o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte
o di grave infermita' della madre
ovvero di abbandono, nonche' in caso di affidamento
esclusivo del bambino al padre.
In questo caso il padre
lavoratore presenterà
al datore di lavoro la certificazione relativa alle condizioni ivi previste e
nel caso di abbandono, il padre lavoratore ne rende dichiarazione ai
sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
Il trattamento
economico, normativo e previdenziale è lo stesso di quello
previsto per il congedo di maternità.
L’art. 31 del
D.lgs. suindicato
prescrive che il padre lavoratore ha gli stessi diritti della madre
lavoratrice in caso di adozione o affidamento (cfr.
paragrafo sull’ adozione e affidamento in caso di lavoratrice madre). |
CONGEDO PARENTALE
L’art. 32 del D.Lgs.
151/2001 prescrive
che “Per ogni bambino, nei primi suoi otto anni di vita,
ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalita' stabilite dal presente articolo. I relativi
congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite
di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del
presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal
lavoro compete:
a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternita' di cui al Capo III, per un periodo continuativo
o frazionato non superiore a sei mesi;
b) al padre lavoratore,
dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato
non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2;
c) qualora vi sia un
solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non
superiore a dieci mesi.
2. Qualora il padre
lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo
continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei
congedi parentali dei genitori e' elevato a undici
mesi.
3. Ai fini
dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore e'
tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilita', a
preavvisare il datore di lavoro secondo le modalita'
e i criteri definiti dai contratti collettivi, e comunque con un periodo di
preavviso non inferiore a quindici giorni.
4. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora
l'altro genitore non ne abbia diritto. “
Riepilogando, entrambi i genitori hanno il diritto
di usufruire, nei primi otto anni di vita del bambino di tale congedo per la
durata massima di 6 mesi, che possono essere
continuativi oppure frazionati in momenti diversi.
Le astensioni dal lavoro dei due genitori non
possono superare complessivamente i 10 mesi.
per la madre:
La madre lavoratrice, trascorso il periodo di astensione obbligatoria, può assentarsi dal lavoro per un
periodo massimo di 6 mesi entro i primi 8 anni di vita del bambino.
per il padre:
Il padre lavoratore può usufruire di un periodo di 6
mesi di astensione, anche contemporaneamente alla
madre. Nel caso in cui egli si assenti dal lavoro per
almeno 3 mesi, tale periodo da 6 è elevato a 7 mesi. Conseguentemente in tal
caso il limite complessivo delle astensioni dal lavoro di entrambi
i genitori è elevato a 11 mesi anziché i 10 mesi previsti.
Nel caso in cui sia il padre a volersi occupare del bambino la
nuova legge prevede che il padre lavoratore subordinato può godere del congedo parentale (nonché delle assenze per malattia del bambino) anche
se l ’altro coniuge non ne ha diritto, in quanto libera
professionista, casalinga, disoccupata, ecc..
Nel caso in cui ci sia un
solo genitore il periodo di congedo parentale viene
elevato a 10 mesi.
Per usufruire di tale congedo il lavoratore o la
lavoratrice deve darne preavviso al datore di lavoro almeno 15 giorni prima
dell’inizio del periodo di astensione.
Effetti giuridico-economici: Per i periodi di astensione facoltativa
fino al terzo anno di vita del bambino spetta un’indennità pari al 30% dello stipendio per un
periodo massimo complessivo, tra i genitori, di sei mesi. Nell’ambito
del suddetto periodo complessivo di astensione
facoltativa dal lavoro, fruibile anche frazionatamente,
si applicano le condizioni economiche più favorevoli, ovvero quelle del
congedo straordinario (T.U. 3/57). Ai sensi della L 537/93
il congedo straordinario non può superare complessivamente nel corso dell’anno la durata di quarantacinque giorni e per il
primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo, ivi comprese le assenze
di un solo giorno, spettano al dipendente tutti gli assegni ridotti di 1/3. Quindi, se in uno
stesso anno solare non è stato fruito il congedo straordinario, alle assenze
per congedo facoltativo spetta l’intera
retribuzione fino ad un massimo di 45 giorni, escluso il primo giorno di ogni periodo per cui spetta la retribuzione ridotta di
1/3. Il periodo rimanente
(mesi 4–gg. 15), per il quale spetta
una retribuzione pari al 30%, è computato nell’anzianità
di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie
ed alla tredicesima mensilità. Per i periodi di congedo parentale
che eccedono i sei mesi
e' dovuta un'indennita' pari al 30
per cento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale
dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo
di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. Il reddito e' determinato secondo i criteri previsti in materia di
limiti reddituali per l'integrazione al minimo. I
periodi di congedo parentale che danno diritto alla
retribuzione al 30% ovvero quelli non retribuiti sono coperti da
contribuzione figurativa (cfr. art. 35 D.Lgs. 151/2001). |
PROLUNGAMENTO CONGEDO PARENTALE E PERMESSI PER GENITORI CON BAMBINI
PORTATORI DI HANDICAP In alternativa
al prolungamento del congedo possono essere fruiti, fino al compimento del
terzo anno di vita del bambino con handicap in situazione di gravità
accertata, riposi di due ore giornaliere retribuite. Il congedo spetta al
genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia
diritto. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino
con handicap in situazione di gravità la lavoratrice madre o, in alternativa,
il lavoratore padre hanno diritto ai permessi di cui all’art. 33, comma 3, della L 104/92, fruibili anche in
maniera continuativa nell’ambito del mese. ADOZIONE E AFFIDAMENTO L’art.26. del D.Lgs. 151/2001
prevede che il congedo di maternita' previsto per i
tre mesi successivi al parto possa essere richiesto dalla lavoratrice che
abbia adottato, o che abbia ottenuto in affidamento un bambino di eta' non superiore a sei anni
all'atto dell'adozione o dell'affidamento. Il congedo di che
trattasi deve essere fruito durante i primi tre mesi
successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia della
lavoratrice. In caso di adozione e di affidamento preadottivo
internazionali, disciplinati dal Titolo III della legge 4 maggio 1983, n.
184, e successive modificazioni, il congedo di maternita'
di cui sopra spetta anche se il minore adottato o affidato abbia superato i
sei anni e sino al compimento della maggiore eta'. Per l'adozione e
l'affidamento preadottivo internazionali, la
lavoratrice ha, altresi', diritto a fruire di un
congedo di durata corrispondente al periodo di permanenza nello Stato
straniero richiesto per l'adozione e l'affidamento. Il congedo non comporta indennita' ne' retribuzione. L'ente autorizzato che
ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione
certifica la durata del congedo di maternità, nonche'
la durata del periodo di permanenza all'estero nel caso di adozione o
affidamento preadottivo internazionali. L’art.31 del D.Lgs. 151/2001 prevede che il congedo spettante in caso di
adozione o affidamento, anche internazionali, qualora non venga chiesto dalla
lavoratrice, spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore. |
RIPOSI GIORNALIERI E
ALLATTAMENTO Nel caso dei ricercatori e docenti universitari,
che hanno un impegno orario flessibile, non sono previsti i riposi giornalieri
e quelli per allattamento. Comunque, soluzioni più favorevoli per la cura del
bambino possono essere concordate con il Direttore della struttura di
appartenenza, tenendo sempre conto, ovviamente, delle esigenze didattico-organizzative. |
MALATTIE DEL BAMBINO
Entrambi i genitori, alternativamente, hanno
diritto di assentarsi dal lavoro per i periodi in cui i figli, di età non superiore a tre anni, si ammalano.
Per le malattie dei figli di età
compresa fra i tre e gli otto anni ciascun genitore, alternativamente, ha
diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all’anno.
Per usufruire dei congedi suddetti il genitore deve
presentare al datore di lavoro il certificato di malattia rilasciato da un
medico specialista del S.S.N.
o con esso convenzionato, nonchè una dichiarazione,
rilasciata ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante che l’altro genitore non sia in congedo negli stessi
giorni per il medesimo motivo.
Il congedo spetta al genitore richiedente anche
qualora l’altro genitore non ne abbia diritto.
Effetti giuridico-economici Per quanto riguarda il
trattamento economico durante le malattie del bambino, i relativi periodi di assenza dal lavoro non vengono retribuiti Per i ricercatori e
docenti universitari è però possibile applicare le condizioni
economiche più favorevoli, quelle del congedo straordinario. Perciò,
se in uno stesso anno solare non è stato fruito il congedo straordinario,
alle assenze per malattia del bambino di età fino a
tre anni spetta l’intera retribuzione,
fino al massimo di 45 giorni, escluso il primo giorno di ogni periodo per cui
la retribuzione viene ridotta di 1/3. Il restante periodo,
per il quale non spetta retribuzione, è computato nell’anzianità di servizio esclusi gli effetti relativi alle ferie ed alla tredicesima mensilità. |
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