OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ATTIVITA' DIDATTICA


Il Senato Accademico nelle sedute del 23/6/1988 e 12/07/91 ha stabilito, per quanto concerne l'obbligo di servizio dei Docenti, di attenersi scrupolosamente al disposto di cui al I comma dell'art. 6 della L 311/58, che prescrive "....I professori hanno l'obbligo di dedicare al proprio insegnamento sotto forma sia di lezioni cattedratiche, sia di esercitazioni di seminario, di laboratorio o di clinica, tante ore settimanali quante la natura e l'estensione dell'insegnamento stesso richiedano e sono tenuti ad impartire le lezioni settimanali in non meno di tre giorni distinti". Quanto sopra resta confermato anche per le facoltà che hanno adottato la sperimentazione didattica -ai sensi degli artt. 7-9-10 del D.P.R. 382/80 e conformemente alle CC.MM. del 31712/1981 e dell'11/01/1986, sempre nel rispetto delle esigenze degli studenti e della equa distribuzione degli insegnamenti nei due semestri. La durata minima dei corsi a ciclo intensivo é di almeno 14-15 settimane effettive. I docenti devono trasmettere tempestivamente al Preside di Facoltà il diario dettagliato delle lezioni. Il Senato Accademico ha stabilito, altresì, -ai sensi dell'art. 39 della L 674/24- che le attività didattiche siano annotate su appositi registri per consentire verifiche periodiche da parte del preside della facoltà ovvero del Rettore o suo delegato. Difformità in tal senso saranno tempestivamente segnalate al Ministero vigilante, per i provvedimenti di competenza. Ai sensi dall'art. 38 della Legge 674/24 "Il professore non può mutare l'orario scolastico senza averne avuta l'autorizzazione del Rettore o Direttore, udita la facoltà o scuola. Quando, per motivi di salute o per altro legittimo impedimento, egli non possa tenere le lezioni o esercitazioni, deve informare il Rettore o Direttore in tempo utile perché gli studenti ne siano avvertiti". Il S.A. ha stabilito inoltre che le facoltà, per il tramite del preside, debbano comunicare al Magnifico Rettore gli orari e la cadenza delle lezioni per ciascun Anno Accademico, con congruo anticipo rispetto all'affissione degli stessi presso le rispettive facoltà. Con D.R. in data 18/12/1990, pubblicato sulla G.U. n° 134 del 10/6/1991, questo Ateneo ha provveduto all' adeguamento dell' ordinamento didattico della facoltà medica al D.P.R. in data 24/5/1989 (Tab. XVIII/bis). A seguito del predetto adeguamento l'attività didattica viene svolta in due cicli triennali, articolati in aree didattico-formative. Le ore di didattica del corso di laurea in Medicina e Chirurgia comprendono l'attività didattica formale, l'attività didattica teorico-pratica e l'attività didattica integrativa. In sede di programmazione didattica, come previsto dagli artt. 10 e 94 del D.P.R. 382/80, il Consiglio di C.L. e quello di Facoltà, per quanto di competenza, stabiliscono le modalità del coordinamento didattico di ciascuna area didattico-formativa e di ciascun corso integrato. In base a quanto sopra ricordato, fermo restando l'obbligo di svolgimento dell'attività didattica per non meno di tre giorni settimanali -ai sensi dell'art. 6 comma I della L 311/58- si precisa che quest'ultima va intesa svolta secondo le tipologie sopra elencate e precisamente: attività didattica formale; attività didattica teorico-pratica; attività didattica integrativa.