ART. 11 D.P.R. 382/80 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI - L. 412/91 -.


L’art.11 del D.P.R. 382/80, così come modificato ed integrato dalla L 705/85 e dalla L 118/89, tra l'altro prescrive che l'impegno dei professori di ruolo é a tempo pieno ed a tempo definito.

L'opzione del regime di impegno va effettuata con istanza indirizzata al Magnifico Rettore almeno sei mesi prima dell'inizio dell'Anno Accademico ed obbliga il docente al rispetto dell'impegno assunto per non meno di un Biennio Accademico.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che il mancato rinnovo dell'opzione nei termini suddetti comporta la conferma tacita del regime di impegno precedentemente scelto.

Sempre il Consiglio di Stato, nell'adunanza plenaria del 28/01/1994, ha stabilito che l'opzione fra regime di impegno a tempo pieno ed a tempo definito vincola obbligatoriamente solo per i primi due anni e, quindi, decorso il primo biennio accademico della scelta, questa non é successivamente vincolata a scadenze biennali. La prima opzione e le successive variazioni devono avere durata biennale e, quindi, che il docente non può mutare il proprio regime di impegno ogni anno, bensì solo dopo il primo biennio accademico di permanenza nel regime scelto.Per i professori prossimi al collocamento in fuori ruolo, si ricorda inoltre che l’opzione può essere esercitata non oltre l’inizio del biennio precedente il collocamento fuori ruolo. Tale limitazione non si applica quando dal regime di impegno a tempo pieno si opti per il regime di impegno a tempo definito.

Pertanto i docenti che vogliono variare il proprio regime di impegno dovranno farne richiesta entro e non oltre il 30 aprile di ciascun anno accademico.

MODELLO OPZIONE REGIME IMPEGNO