UNIVERSITA’ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO” – CHIETI-PESCARA

FACOLTA’ ECONOMIA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE

 

REGOLAMENTO

PER L’ASSUNZIONE DI RICERCATORI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

 

 

Art. 1 - (Oggetto)

1.      1. Le assunzioni di ricercatori con contratto a tempo determinato possono avvenire in relazione a specifici programmi di ricerca.

2.      2. La spesa per le assunzioni di cui al presente regolamento può derivare da programmi di ricerca, comunque finanziati, o da specifiche risorse appositamente stanziate dal Dipartimento.

3.   Il Consiglio di Dipartimento definisce:

a) il programma della ricerca e la sua durata;

b) il settore scientifico-disciplinare;

c) la tipologia della seconda prova d’esame (scritta o pratica)

d) la durata del contratto.

 

Art. 2 - (Procedure di reclutamento)

1.   La selezione dei ricercatori con contratto a tempo determinato avviene mediante selezione pubblica, secondo quanto stabilito dal presente regolamento.  Ai fini della selezione verrà emanato un avviso cui sarà data pubblicità mediante affissione all’Albo ufficiale dell’Ateneo ed a quello del Dipartimento nonché per via telematica.

2.   La partecipazione alla selezione è libera, senza limitazioni in relazione alla cittadinanza ed al titolo di studio posseduti dai candidati.

3.   I requisiti prescritti indicati nell’avviso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione.

4.   L’esclusione dalla selezione è disposta con motivato decreto rettorale e notificata all’interessato.

I cittadini stranieri devono possedere adeguata conoscenza della lingua italiana, che sarà accertata in sede di selezione durante l’espletamento delle prove d’esame.

 

Art. 3 - (Selezione)

1.   La selezione è per titoli ed esami.

2.   Ai fini della valutazione del curriculum complessivo e delle pubblicazioni scientifiche del candidato, devono essere rispettati i criteri di seguito indicati e devono essere individuati, esplicitamente e comparativamente, il peso attribuito agli stessi:

a) congruenza dell’attività del candidato con le discipline comprese nel settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura ovvero con tematiche interdisciplinari che le comprendano;

b) apporto individuale del candidato, analiticamente determinato nei lavori in collaborazione;

c) rilevanza scientifica delle pubblicazioni, loro collocazione editoriale e loro diffusione all’interno della comunità scientifica;

d) continuità temporale della produzione scientifica, anche in relazione all’evoluzione delle conoscenze nello specifico settore scientifico-disciplinare;

e) partecipazione a programmi di ricerca nazionali o internazionali.

3.   Ai fini della selezione si fa anche ricorso, ove possibile, a parametri riconosciuti in ambito scientifico nazionale e internazionale.

4.   I criteri e il peso attribuito agli stessi devono essere, in una seduta preliminare, definiti dalla commissione e pubblicizzati almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori della Commissione mediante affissione agli Albi ufficiali dell’Ateneo nonché della struttura  proponente.

5.   Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare specificamente nelle selezioni:

- il titolo di dottore di ricerca, o titolo straniero equivalente, e la fruizione di borse di studio o di assegni finalizzati ad attività di ricerca purché la tipologia sia attinente al settore per cui è bandita la selezione;

- la posizione di ricercatore a tempo determinato;

- i servizi prestati negli Atenei e negli Enti di ricerca italiani e stranieri;

- l’attività di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati italiani e stranieri;

- il servizio prestato nei periodi di distacco presso i soggetti di cui all’ art. 3 comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297;

- l’ organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca;

-il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale.

6.   La commissione nella prima seduta, definisce i titoli che ritiene valutabili ai fini della selezione, oltre quelli di cui al punto precedente, e i punteggi attribuibili a tutti i titoli nell’ambito  delle tipologie previste nel bando.

7.   La valutazione dei titoli e delle pubblicazioni è effettuata prima delle prove scritte.

8.   Gli esami consistono in due prove scritte ed una orale. La seconda delle due prove scritte può essere sostituita da una prova pratica.

9.   Ai titoli scientifici sono riservati 30 punti e agli altri titoli 20 punti. Sono, altresì, riservati rispettivamente 20 punti alla prima prova, 20 punti alla seconda prova e 10 punti alla prova orale.

10. Per lo svolgimento delle prove scritte o scritta e pratica è concesso ai candidati un massimo di otto ore.

11. Il bando definirà gli argomenti delle prove.

12. Saranno ammessi a sostenere la prova orale:

a) nel caso di due prove scritte i candidati che avranno riportato in ciascuna prova scritta un voto non inferiore a 12/20 e una media, dei voti delle due prove scritte, non inferiore ai 14/20;

b) nel caso di una prova scritta e una pratica i candidati che avranno riportato nella prova scritta un punteggio non inferiore a 14/20 e nella prova pratica non inferiore a 12/20.

13. La prova orale non si intenderà superata se il candidato non riporterà un voto di almeno 6/10; nel corso della prova orale sarà accertata la conoscenza della lingua inglese e, per i cittadini stranieri, anche di quella italiana.

14. Il diario delle prove scritte e/o pratica, con l’ indicazione del giorno, del mese e dell’ora in cui le medesime avranno luogo, sarà notificato agli interessati, non meno di quindici giorni prima dello svolgimento delle prove stesse. Ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova orale sarà data comunicazione con l’indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, o nella prova scritta e nella prova pratica. L’avviso per la presentazione alla prova orale sarà notificato ai candidati almeno venti giorni prima di quella in cui essi debbono sostenerla.

15. Al termine dei lavori la Commissione, sulla base delle valutazioni dei titoli e delle prove, redige una motivata relazione riassuntiva in cui sono riportati i giudizi di ciascun commissario e quello complessivo della Commissione sui singoli candidati in base ai quali essa, previa deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, dichiara i vincitori.

 

Art. 4 - (Accertamento della regolarità degli atti)

1.   La regolarità formale degli atti è accertata con decreto rettorale e ne viene data comunicazione ai candidati mediante affissione agli Albi Ufficiali dell’Università e in via telematica.

2.   Nel caso in cui il Rettore riscontri vizi di forma entro il termine di trenta giorni, rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione per la regolarizzazione stabilendone il termine.

 

Art. 5 - (Commissioni giudicatrici)

1.   La selezione è operata da una Commissione nominata con decreto rettorale e composta dal responsabile della ricerca e da due professori universitari dello stesso settore s.d. o di settore affine al programma di ricerca.

2.   Essa è nominata con decreto del Rettore e pubblicata con affissione agli Albi Ufficiali dell’Università e in via telematica.

3.   La Commissione deve concludere i suoi lavori entro tre mesi dalla data di pubblicazione del Decreto Rettorale di nomina. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di un mese il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della Commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi dopo la proroga, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

 

Art. 6 - (Condizioni generali del contratto e cause di risoluzione)

1.   Il ricercatore con contratto a tempo determinato instaura un rapporto di lavoro subordinato a termine con compiti analoghi a quelli dei ricercatori non confermati a tempo indeterminato salva la specificità del programma di ricerca.

2.   Il contratto di ricercatore a tempo determinato deve avere termine e durata certi in relazione all’ attuazione del programma di ricerca; non può essere stipulato per una durata inferiore a 2 anni, né superiore a 5 anni; solo i contratti stipulati per periodi inferiori a tre anni possono avere con la proroga una durata massima complessiva triennale.

Lo stesso soggetto non potrà essere riassunto, con ulteriore contratto a tempo determinato, prima del decorso di venti giorni dalla data di scadenza del contratto (art. 5 decreto legislativo 6/9/2001 n. 368).

3.   Al termine del contratto, il ricercatore a tempo determinato è tenuto a depositare il risultato del lavoro svolto presso la struttura di appartenenza.

 

Art. 7 - (Trattamento giuridico)

1.   Il contratto di ricercatore a tempo determinato non può essere cumulato con altri contratti di lavoro subordinato.

2.      Per il trattamento giuridico si applica, in quanto compatibile, la normativa dei ricercatori non confermati a tempo indeterminato, e per il regime autorizzativo si applica quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 80/1998 e dal D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 nonché dal “Regolamento per le autorizzazioni a svolgere incarichi retribuiti” redatto dall’Ateneo.

 

Art. 8 - (Trattamento economico e previdenziale)

1.  Al Ricercatore verrà corrisposta la retribuzione spettante ad un Ricercatore di ruolo non confermato.  La retribuzione verrà aggiornata con i relativi aumenti biennali che verranno maturati ed eventuali aumenti di legge che intercorreranno durante la durata del contratto.

 

Art.9 - (Recesso)

1.      Durante i primi due mesi di attività ciascuna delle parti può recedere in ogni momento dal rapporto senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso.

Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte.

In caso di recesso, il ricercatore a contratto è obbligato a dare un preavviso di 30 giorni.

Il termine di preavviso decorre dal 1° giorno o dal 16 di ciascun mese.

In caso di mancato preavviso l’Amministrazione ha il diritto di trattenere al dipendente un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.

 

Art,10 - (Assicurazioni)

1.      Per quanto riguarda i rischi da infortuni opera la copertura assicurativa I.N.A.I.L.

 

Art.11 - (Entrata in vigore)

1.      Il presente regolamento, approvato dal Consiglio di Dipartimento, è emanato dal Direttore del Dipartimento stesso ed è pubblicato con affissione all’Albo Ufficiale della struttura.

2.      Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della affissione all’Albo suddetto.