Art. 1 (Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina il reclutamento di personale addetto ad attività di ricerca scientifica con rapporto di lavoro

subordinato di diritto privato a tempo determinato.

Art. 2 (Finalità del reclutamento)

1. Per lo svolgimento di specifici programmi di ricerca, derivanti anche da convenzioni con soggetti terzi, il Dipartimento di Studi Classici dall’Antico al Contemporaneo dell’Università  degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara può instaurare rapporti di lavoro a tempo determinato mediante contratti di diritto privato con soggetti di adeguata qualificazione per lo svolgimento di attività di ricerca, che siano in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 6 del presente regolamento.

Art. 3 (Natura del rapporto di lavoro)

1. Il rapporto di lavoro che si instaura fra il Dipartimento di Studi Classici dall’Antico al Contemporaneo dell’Università  degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara ed il ricercatore in base al presente regolamento è a tempo determinato, ed è regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale previsto per i redditi da lavoro dipendente.

2. La titolarità di tali contratti non precostituisce diritti per l’accesso ai ruoli dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara.

3. Il trattamento economico nel rapporto determinato è definito, di norma, assumendo a parametro la retribuzione iniziale del ricercatore

universitario di ruolo non confermato.

4. La copertura finanziaria è assicurata dai fondi a disposizione della struttura di ricerca per lo svolgimento del programma per il quale si

intende stipulare il contratto. Quest’ultimo potrà essere anche cofinanziato con risorse appositamente attribuite alla struttura di ricerca

dall’Ateneo o da altri Enti Pubblici e Privati.

Art. 4 (Individuazione del fabbisogno)

1. L’organo collegiale del Dipartimento, sentito il docente proponente, propone alla Facoltà ed all’Ateneo, con propria delibera,  l’assunzione di personale previste dal presente regolamento.

2. Nella delibera dovranno essere indicate le seguenti indicazioni:

a. settore scientifico-disciplinare di riferimento;

b. descrizione analitica del programma di ricerca, modalità della relativa attuazione e individuazione del responsabile del

progetto;

c. durata del programma con specificazione del suo inizio e della sua conclusione.

d. specificazione dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell’attività di ricerca;

e. specificazione della copertura finanziaria;

f. esplicita indicazione che le spese inerenti il contratto, comprensive degli oneri a carico del datore di lavoro, sono a carico del

finanziamento del programma di ricerca e gravano sul bilancio della struttura di ricerca che delibera l’assunzione, fatto salvo

l’eventuale cofinanziamento di cui al comma 4 dell’art. 3.

Art. 5 (Procedura di reclutamento)

1. Ai fini della copertura del posto di ricercatore a tempo determinato, il Rettore indice, con proprio decreto attestante la relativa copertura finanziaria, procedura di selezione, indicando il programma di ricerca, nonché il settore scientifico disciplinare sui quali devono vertere i titoli dei candidati. Il bando specifica, inoltre, la durata della prestazione.

2. L’avviso di selezione è pubblicato all'Albo Ufficiale dell'Università oltre che sul sito internet di Ateneo, all’indirizzo

http://www.uffdoc.unich.it

3. Dalla data di pubblicazione dell’avviso decorrono 30 giorni per la presentazione delle domande.

4. La domanda, redatta in carta semplice e sottoscritta con firma autografa senza necessità di autenticazione, potrà essere consegnata a mano o spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo indicato nel bando nel termine perentorio di cui sopra.

Sono valide le raccomandate pervenute oltre il termine di scadenza purché spedite nei termini; a tal fine fa fede il timbro dell’ufficio

postale accettante.

Art. 6 (Requisiti di partecipazione alle selezioni)

1. Sono ammessi a partecipare alle selezioni i candidati in possesso di laurea specialistica, ovvero della laurea del vecchio ordinamento, ovvero di altro titolo equipollente, e che possano vantare un curriculum adeguato allo svolgimento dell’attività di ricerca oggetto della selezione.

2. I bandi dovranno richiedere la buona conoscenza di almeno una lingua straniera da parte del candidato ed a scelta del medesimo,

salvo che la conoscenza specifica di una o più lingue straniere, essendo connaturata ed imprescindibile dalla natura del progetto di

ricerca, costituisca un requisito di ammissione alla selezione.

ART.7 (Prove di esame)

1. Le selezioni avvengono mediante valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli dei candidati secondo quanto previsto per

l’assunzione dei ricercatori a tempo indeterminato e comprendono, inoltre, una prova scritta, sostituibile con una prova pratica e un

colloquio.

Il colloquio verte sugli aspetti generali e specifici del settore scientifico-disciplinare nonché sulla conoscenza di almeno una lingua

straniera tra quelle indicate nel bando salvo quanto previsto nel secondo periodo del comma 2 del precedente art.6.

ART. 8 (Commissione giudicatrice)

1. Per ogni procedura di selezione, l’organo collegiali del Dipartimento provvede a designare i membri della Commissione

giudicatrice, composta dal responsabile del progetto in qualità di presidente e da ulteriori due membri scelti fra professori e ricercatori

appartenenti, in via preferenziale, allo stesso settore scientifico disciplinare cui si riferisce il progetto di ricerca, o in caso di motivata

necessità a settori affini.

2. La nomina avviene con decreto del Rettore .

3. Le spese per le procedure della selezione sono a carico della struttura di ricerca.

Art. 9(Attività della Commissione)

1. La Commissione giudicatrice, prima dell'inizio delle prove di esame, previa determinazione dei criteri di massima per la selezione,

procede alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche dei candidati.

2. Gli atti sono costituiti dai verbali delle singole riunioni; ne sono parte integrante e necessaria i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, nonché la relazione riassuntiva dei lavori svolti.

3. Al termine dei lavori, la Commissione, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, predispone la graduatoria dei

partecipanti e indica il vincitore o i vincitori.

4. Il Rettore con proprio provvedimento approva gli atti della commissione giudicatrice e sottoscrive i contratti individuali di lavoro.

5. La graduatoria resta valida per la durata del progetto e ad essa potrà attingersi solo per sostituzione del titolare in caso di recesso o di risoluzione del contratto.

Art. 10 (Incompatibilità)

1. Fermo quanto previsto dall’art. 53 del D.Lgs. 30/03/01, n. 165, il contratto del ricercatore a tempo determinato non può essere

cumulato con analoghi contratti, anche se a tempo determinato, in altre sedi universitarie, né con lo svolgimento del dottorato di ricerca.

Art. 11 (Stipula del contratto individuale di lavoro)

1. Entro 30 giorni dalla data di approvazione degli atti della Commissione, il Rettore invita il candidato risultato vincitore a stipulare il

contratto di lavoro, per la cui validità è richiesta la forma scritta. Il contratto, da stipularsi entro i successivi 30 giorni, deve contenere:

a. la specificazione della durata temporanea del rapporto di lavoro;

b. l’indicazione della data di inizio e del termine finale del rapporto di lavoro, ai sensi della lett. c) del 2° comma dell’art. 4;

c. l’indicazione delle prestazioni richieste ai sensi della lett. b) del 2° comma dell’art. 4;

d. l’indicazione della retribuzione, ai sensi del 3° comma dell’art. 3;

e. l’indicazione del periodo di prova, quantificata in misura percentuale alla durata del contratto e comunque non superiore al

10% della durata complessiva del rapporto di lavoro, durante il quale ciascuna delle parti potrà recedere in qualsiasi momento dal rapporto senza obbligo di preavviso, con effetto immediato dalla comunicazione alla controparte;

f. apposita clausola come previsto dal successivo art. 14, comma 4°.

Art. 12 (Modalità di svolgimento del rapporto di lavoro)

1. I compiti del personale disciplinato dal presente regolamento, determinati dal contratto individuale di lavoro, sono svolti sotto la direzione del docente responsabile del progetto.

2. Il ricercatore annota le attività svolte in apposito registro che dovrà essere conservato a sua cura, debitamente firmato in calce ad ogni annotazione, e reso disponibile al responsabile del progetto.

3. Alla scadenza del contratto il registro dovrà essere depositato presso la direzione della struttura interessata. Al termine di ogni semestre, e in ogni caso al termine del contratto, il ricercatore deve consegnare al responsabile del progetto una relazione sull’attività scientifica svolta comprovante lo stato di avanzamento di lavori.

4. Alla scadenza del contratto la relazione o le relazioni dovranno essere depositate presso la direzione della struttura interessata.

Art. 13 (Durata del contratto)

1. La durata del contratto, commisurata alla durata del programma di ricerca, di norma, non può essere inferiore a sei mesi né superiore a tre anni.

2. Il contratto può essere prorogato, con il consenso dell’interessato, per non più di una volta e per un periodo tale che la durata complessiva del rapporto di lavoro non superi i sei anni.

3. La proroga deve essere giustificata da esigenze debitamente motivate, ed è ammessa per la stessa attività di ricerca per la quale è stato stipulato il contratto. La richiesta di proroga è avanzata dal docente responsabile del progetto ed è sottoposta all’approvazione dell’organo collegiale della struttura di ricerca, sulla base di una relazione scientifica che motivi la richiesta, con riferimento allo stato di avanzamento del programma di ricerca.

Art. 14 (Risoluzione del rapporto di lavoro)

1. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti.

2. Al fine di impedire il prodursi degli effetti di cui all’art.5 del D.Lgs. 06/09/01, n. 368, nei 30 giorni antecedenti la scadenza del termine

inizialmente fissato o successivamente prorogato, il docente responsabile del progetto segnala per iscritto e senza indugio al Rettore

che ha stipulato il contratto l’approssimarsi della scadenza; a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nei dieci giorni

che precedono detta scadenza il Rettore comunica al domicilio del ricercatore interessato la cessazione del rapporto di lavoro con

effetto dalla data di scadenza.

3. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si verifichi una causa che, ai sensi

dell’art. 2119 c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.

4. Il contratto prevede con apposita clausola che, nel caso di progetti pluriennali con finanziamenti annuali, il mancato rifinanziamento dei progetti medesimi comporta la risoluzione del contratto di lavoro; in tal caso al personale cessato spetta un’indennità pari a 3/12 della retribuzione annuale.

Art. 15 (Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo la data del decreto rettorale di emanazione.