RESIDENZA FUORI SEDE


L' art. 7 della L 311/58 prescrive, per i docenti universitari, l'obbligo della residenza nella sede dell'Università o Istituto a cui appartengono. Si può derogare a tale obbligo solo in casi del tutto eccezionali e dove ciò sia conciliabile con il regolare adempimento dei doveri d'ufficio. Con Circolare del 02/12/1977, n. 150 l'allora Ministero della P.I. ha precisato che, riferendosi le autorizzazioni a risiedere fuori sede di servizio soltanto all' A.A. per il quale sono concesse, le medesime devono essere rinnovate annualmente. Con successiva Circolare n. 541 del 09/02/1987 il succitato Dicastero ha reso noto che il Consiglio di Stato ritiene, quale strumento idoneo a comprovare la residenza di fatto del medesimo esonerando conseguenzialmente dalla richiesta annuale di cui sopra i docenti con residenza nell'ambito di una delle province in cui sono dislocate le varie sedi universitarie (Chieti e Pescara) come del resto precisato dal S.A. nella seduta dell'11/02/1986. Il S.A. nella medesima riunione ha deliberato, inoltre, che le domande di che trattasi siano rinnovate annualmente ad istanza di parte per il tramite del Preside di facoltà. Il termine utile é fissato al 31 ottobre . di ciascun anno. I Docenti devono inoltre dichiarare che la residenza fuori sede di servizio non comporterà nocumento all'attività didattica ed inoltre di ritenere sollevata questa Amministrazione da qualsiasi responsabilità per danni che possano eventualmente subire in connessione con l'autorizzazione in parola.